La separazione dei beni
La separazione dei beni è il regime che fa sì che ciascun coniuge resti esclusivo proprietario dei propri beni e, quindi, risponda da solo dei propri debiti
- Che cos'è la separazione dei beni
- Come costituire la separazione dei beni
- Acquisto casa in separazione dei beni
- Separazione dei beni vantaggi
- Debiti contratti nell'interesse della famiglia
- Separazione in regime di separazione dei beni
Che cos'è la separazione dei beni
Con la separazione dei beni i coniugi conservano (a differenza di quanto accade con il regime di comunione dei beni o comunione legale) la titolarità esclusiva dei beni da ciascuno acquistati durante il matrimonio.
Di conseguenza, nel caso in cui, ad esempio, uno dei due coniugi abbia dei debiti, i debitori potranno aggredire i beni da questo acquistati ma non quelli del coniuge, che rimarranno di sua esclusiva proprietà e, quindi, saranno inattaccabili.
Bisogna subito sfatare un antico tabù: parlare di separazione dei beni tra coniugi non significa in nessun modo porre dei limiti al matrimonio e neppure anteporre degli interessi economici al sentimento che lega la coppia, ma semplicemente chiarire quali potrebbero essere le conseguenze legali e economiche di una scelta così importante.
Effetti della separazione dei beni
- ogni coniuge è proprietario esclusivo dei beni acquistati personalmente prima del matrimonio,
- ogni coniuge è proprietario esclusivo dei beni acquistati personalmente durante il matrimonio.
Come costituire la separazione dei beni
Come accennato, la separazione dei beni può essere costituita sia contestualmente alle nozze che in un momento successivo.
La prima ipotesi si verifica quando i novelli sposi, al termine della cerimonia matrimoniale (sia essa civile o secondo il rito cattolico), dichiarino di volersi avvalere di tale regime e non di quello della comunione dei beni.
La costituzione della separazione dei beni successivamente al matrimonio, invece, può essere fatta in qualsiasi momento da chi, originariamente, abbia scelto la comunione.
A tal fine, occorre recarsi da un notaio, il quale provvederà ai necessari adempimenti, occupandosi anche di farla annotare a margine dell'atto di matrimonio.
Separazione dei beni costo
Se, nel primo caso, la separazione dei beni non comporta nessun costo, lo stesso non può dirsi nel caso in cui l'opzione per la stessa avvenga in un momento successivo alle nozze.
In tale seconda ipotesi, infatti, occorre sostenere spese sia per il notaio che per le tasse, i bolli e tutti gli adempimenti richiesti per rendere effettiva e opponibile la separazione dei beni. Più o meno, il costo totale si aggira sui 500 euro, ma può variare a seconda del notaio al quale ci si rivolga.
La separazione dei beni, quindi, è gratis solo se scelta alla fine della celebrazione del matrimonio.
Acquisto casa in separazione dei beni
Come ampiamente detto, nel caso in cui i coniugi decidano di scegliere la separazione dei beni, tutto ciò che i due sposi hanno acquistato precedentemente al matrimonio e tutto quello che acquisteranno successivamente rimarrà di proprietà esclusiva di ciascuno di loro. Compresa un'eventuale abitazione.
Ciò, tuttavia, non impedisce ai coniugi di avere uno o più beni in comune. Ad esempio una coppia in regime di separazione dei beni può tranquillamente decidere, al momento dell'acquisto di un nuovo bene, di cointestarne la proprietà. Gli stessi, quindi, potrebbero ad esempio decidere di cointestarsi una casa per le vacanze).
In sostanza in caso di separazione dei beni, i beni sono comuni solo se i coniugi decidono di acquistarli come comproprietari un bene oppure se, nell'ipotesi contemplata dall'art. 219 del Codice Civile, nessuno dei due riesce a dimostrarne la titolarità esclusiva. In tali ipotesi, però, non si può parlare di regime di comunione legale, trattandosi piuttosto di una comunione ordinaria che trova la sua disciplina nell'art. 1100 c.c.
Separazione dei beni vantaggi
La scelta del regime di separazione dei beni può avere in alcuni casi notevoli vantaggi.
Se uno dei coniugi ad esempio esercita un'attività commerciale ed è esposto al rischio di una possibile crisi finanziaria o di un possibile fallimento, con la separazione dei beni si potrà salvare almeno ciò che è di proprietà dell'altro coniuge.
Si tenga, invece, conto del fatto che, viceversa, "la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione" (Cass. n. 6575/2013).
A volte, oltretutto, la separazione dei beni può aiutare a chiarire questioni che potrebbero ulteriormente aggravare un momento doloroso come quello di un'eventuale separazione.
Debiti contratti nell'interesse della famiglia
Per quanto riguarda, poi, i debiti contratti da uno dei coniugi, va detto che se questi sono stati contratti nell'interesse della famiglia, anche se nessuna norma lo prevede, secondo un orientamento dottrinale (di cui fa menzione Giovagnoli), dovrebbe valere la regola della responsabilità solidale dei coniugi in base alla quale entrambi rispondono con i loro beni per i debiti posti in essere da uno solo dei due.
In sostanza parte della dottrina ritiene che il dovere dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia abbia un'efficacia anche nei confronti dei terzi anche in caso di separazione dei beni.
A tali conclusioni si giunge sulla base del rilievo che solo in tal modo possono attuarsi i principi di parità e di solidarietà che caratterizzano la disciplina del diritto di famiglia.
Il dibattito dottrinale evidenzia che solo un'interpretazione di questo tipo potrebbe sottrarre l'art. 186, lett. c) del Codice Civile (nel combinato disposto con l'art. 190 dello stesso codice) al rischio dell'illegittimità costituzionale per l'ingiustificata disparità di trattamento tra creditori di coniugi in comunione e creditori di coniugi in separazione dei beni.
La posizione della giurisprudenza
Va fatta però una precisazione: in una ormai risalente pronuncia, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 8995 del 25/07/1992) ha affermato che:
"L'obbligo imposto dall'art. 147 cod. civ. ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole si riverbera nei rapporti esterni, con la conseguenza che ove trattisi di obbligazioni derivanti dal soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali in particolare la cura della salute (nella specie: prestazioni sanitarie erogate da un professionista ai figli minorenni) deve riconoscersi il potere dell'uno e dell'altro coniuge di fronte ai terzi, in virtù di un mandato tacito, di compiere gli atti occorrenti e di assumere le correlative obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l'obbligazione risponde del debito contratto".
La stessa Corte, successivamente (sentenza n. 25026/2008), ha evidenziato che tale principio si applica solo nei casi in cui il debito contratto abbia a che fare con l'esigenza di soddisfare bisogni primari della famiglia come quello della salute dei suoi componenti.
Nelle altre ipotesi occorre tenere conto del seguente principio di diritto:
"Nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 c.c." (Cass. Sentenza n. 3471 del 15/02/2007)
Separazione in regime di separazione dei beni
Il regime della separazione si applica anche in tutti i casi di scioglimento della comunione.
In base all'art. 191 del Codice Civile, la comunione si scioglie:
- per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi,
- per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- per la separazione personale,
- per la separazione giudiziale dei beni,
- per mutamento convenzionale del regime patrimoniale,
- per il fallimento di uno dei coniugi.
Con particolare rifermento alla separazione personale, l'articolo 191 c.c. stabilisce che, in tale ipotesi, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati o alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato.
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