La responsabilità medica dopo la riforma Balduzzi
La responsabilità medica è stata sottoposta negli ultimi anni a due importanti riforme, che ne hanno cambiato i connotati. La prima è stata la cd. riforma Balduzzi
Cosa è la riforma Balduzzi
Con riferimento alla responsabilità medica, quando si parla di riforma Balduzzi ci si riferisce generalmente alle modifiche introdotte in materia dal decreto legge numero 158/2012 (convertito in legge numero 189/2012), che ha elaborato una serie di cautele volte, tra le altre cose, a combattere la cd. medicina difensiva.
Pur se oggi, con la recente emanazione della legge numero 24/2017 (meglio nota come riforma Gelli), molte delle innovazioni della riforma Balduzzi sono state superate, essa resta comunque un passaggio normativo importante nello sviluppo della disciplina della responsabilità del medico e della struttura sanitaria.
Responsabilità penale
In particolare, limitandoci agli aspetti strettamente connessi alle tematiche inerenti la responsabilità dei sanitari, la riforma Balduzzi ha inciso in maniera rilevante sulla responsabilità penale del sanitario, introducendo una scriminante in caso di morte o lesioni per i medici che provassero di aver arrecato un danno al paziente con "colpa lieve". In altre parole, i medici potevano essere ritenuti penalmente responsabili solo se avevano agito con dolo o colpa grave.
Sul piano processuale occorreva, però, che i medici provassero in aggiunta di essersi attenuti alle linee guida e alle "buone pratiche" accreditate dalla comunità scientifica in quel determinato momento storico, ovverosia le c.d. guidelines (normalmente opere codificate nell'ambito di convegni e seminari a carattere internazionale o pratiche riconosciute da moltissimi paesi industrializzati).
Con la riforma Gelli del 2017, tuttavia, è stata abrogata l'esenzione della punibilità per colpa lieve, con la nuova statuizione in forza della quale la punibilità del sanitario per imperizia è esclusa se egli ha rispettato le linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche clinico-assistenziali.
Responsabilità civile
Sul piano civile, la riforma Balduzzi non ha introdotto novità rilevanti, ma anzi ha alimentato notevolmente i dubbi e le perplessità esistenti circa l'esatta qualificazione da attribuire alla responsabilità medica, ovverosia se essa dovesse essere considerata contrattuale (come asseriva la preminente giurisprudenza) o extracontrattuale (come aveva fatto presumere ad alcuni il richiamo all'articolo 2043 c.c. contenuto nella norma del decreto Balduzzi relativa alla responsabilità penale).
Oggi in materia la riforma Gelli ha messo a tacere ogni dubbio, qualificando espressamente la responsabilità del sanitario come responsabilità extracontrattuale e quella della struttura medica come contrattuale.
Aggiornamento: Marzo 2017