La separazione di fatto
Cos'è la separazione di fatto e le differenze con la separazione legale. Come si può attuare la separazione di fatto e quali sono gli effetti transitori
- Che cos'è la separazione di fatto
- Separazione legale e di fatto: le differenze
- Separazione di fatto: come attuarla
- Gli effetti transitori della separazione di fatto
Che cos'è la separazione di fatto
La separazione di fatto è l'interruzione effettiva, da parte di uno o di entrambi i coniugi, della vita matrimoniale senza che sia intervenuto un provvedimento giudiziale che autorizzi la coppia a vivere separatamente.
Separazione legale e di fatto: le differenze
La principale distinzione che può essere operata all'interno dell'istituto della separazione è quella che contrappone la separazione "legale", a sua volta di due tipi (la separazione giudiziale e la separazione consensuale), alla separazione "di fatto".
Per la separazione legale è previsto comunque un vaglio dell'autorità giudiziaria, che interviene stabilendo le condizioni da imporre ai coniugi con sentenza (separazione giudiziale) oppure con l'emanazione di un decreto di omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi (separazione consensuale).
La separazione "di fatto", di converso, rappresenta sicuramente il modo più agevole e rapido per manifestare l'esistenza di una crisi e consiste nell'effettiva interruzione, da parte di uno o di entrambi i coniugi, del proprio apporto "psicologico" e/o patrimoniale alla famiglia.
Separazione di fatto: come attuarla
Il modo più "eclatante" con il quale si attua una separazione di fatto è rappresentato dal dichiarato abbandono del tetto coniugale da parte di almeno uno dei due coniugi, con l'eventuale accordo circa un sostegno economico a carico della parte più agiata e a vantaggio dell'altra.
E' da precisare, tuttavia, che il comportamento di chi abbandona la casa coniugale può provocare delle conseguenze rilevanti sul piano giuridico.
Innanzitutto, pur non essendo vietata dall'ordinamento, una simile condotta potrebbe essere posta a fondamento dell'addebito della successiva eventuale separazione laddove si riscontri che il coniuge che la ha posta in essere ha con ciò palesemente violato gli obblighi di assistenza morale e materiale e/o di fedeltà.
A tal proposito, si noti che il Tribunale di Milano, con sentenza del 12/04/2013 n. 5114, ha però stabilito che "la violazione dell'obbligo di fedeltà che risulti successiva alla separazione di fatto dei coniugi non può costituire da sola il presupposto di una dichiarazione di addebito della separazione".
Il rischio, in caso di abbandono del tetto coniugale, è poi anche quello che venga ritenuto integrato il reato previsto e sanzionato dall'articolo 570 del codice penale, che punisce penalmente la "violazione degli obblighi di assistenza familiare", ovverosia la condotta di chi, "abbandonando il domicilio domestico ..., si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti ... alla qualità di coniuge".
L'abbandono del tetto coniugale, tuttavia, è solo una delle molteplici modalità con le quali può attuarsi una separazione di fatto.
Molto più frequentemente, quest'ultima si consuma all'interno delle mura domestiche, dove i coniugi decidono di convivere più o meno pacificamente per i figli o per ragioni di convenienza economica o di facciata, di fatto comportandosi, però, come due estranei o, comunque, non certo come una coppia.
In ogni caso, in qualsiasi modo di estrinsechi, questa forma di separazione non solo non costituisce valido presupposto per far iniziare a decorrere il termine per ottenere il divorzio, ma non produce alcun diverso effetto giuridico sul matrimonio, dato che il nostro codice civile, di per sé, non la disciplina affatto.
Gli effetti transitori della separazione di fatto
E' da precisare che, proprio per il carattere ontologicamente transitorio della separazione, gli effetti della stessa possono essere fatti cessare tramite l'istituto della riconciliazione (ex art. 154 c.c.).
Al fine di favorire al massimo il recupero della sintonia all'interno della famiglia, il legislatore ha previsto che per garantire piena efficacia alla riconciliazione non sia necessaria alcuna formalità particolare, risultando sufficiente, all'uopo, un comportamento di entrambe le parti incompatibile con lo status di "separati".
Quanto detto vale, è bene precisare, non solo in caso di separazione di fatto, bensì anche in caso di separazione legale. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, l'ordinamento prevede due modalità alternative per rendere formale la riconciliazione medesima: l'accertamento giudiziario ovvero, più semplicemente, il rilascio di una dichiarazione congiunta da parte dei coniugi presso il comune di appartenenza.
E' bene anche sapere che secondo la Cassazione (sentenza 7369/2012) la cessazione della convivenza anche a seguito di una semplice separazione di fatto "non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 del codice penale dato che rimangono integri i doveri di rispetto, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale".
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