Azioni a tutela della servitù
Per tutelare le proprie ragioni, il titolare del diritto di servitù ha a disposizione una serie di mezzi processuali, a seconda delle situazioni e delle esigenze. L'art. 1079 del codice civile. Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela
Tutela della servitù
Secondo quanto dispone l'art. 1079 c.c. il proprietario del fondo dominante può agire in giudizio a tutela della servitù ogni qual volta abbia interesse a far riconoscere l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesta l'esercizio.
Inoltre, nel caso in cui abbia subito o stia subendo impedimenti o turbative di qualunque tipo, consistenti non necessariamente in alterazioni fisiche dello stato di fatto ma anche in comportamenti che pongano in dubbio o in pericolo l'esercizio della servitù (cfr. Cass. n. 1214/1999), potrà chiedere contestualmente la cessazione di questi ostacoli al legittimo godimento del suo diritto.
Infine, secondo quanto prevede l'ultima parte dell'art. 1079 c.c., il titolare del diritto di servitù potrà esperire l'azione volta ad ottenere la rimessione delle cose in pristino, oltre al risarcimento dei danni.
Per quanto concerne la legittimazione a ricorrere agli specifici strumenti predisposti dalla disposizione codicistica, se non sorgono problemi quanto a quella attiva, spettante al titolare del diritto stesso di servitù, quando l'azione possiede natura di accertamento, ovvero a chiunque abbia il diritto di esercitare la servitù, pur non essendone titolare (come ad es. usufruttuario, ecc.), quando l'azione ha natura di condanna (cfr. Cass. n. 22348/2009), qualche dubbio interpretativo ha sollevato invece quella passiva. In merito, mentre per la giurisprudenza più risalente legittimato passivamente è chiunque abbia posto in essere turbative o impedimento al diritto di servitù, quindi sia il proprietario del fondo servente che un terzo (Cass. N. 1383/1994), l'orientamento più recente adotta un atteggiamento più rigoroso, ritenendo che l'actio confessoria e quella negatoria possano essere promosse esclusivamente nei confronti del proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l'esercizio (Cass. N. 12479/2013).
Al ricorrere dei rispettivi presupposti, inoltre, il titolare del diritto di servitù è legittimato a ricorrere anche agli strumenti processuali individuati a tutela del possesso e all'azione risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c.
L'azione confessoria
L'azione che l'ordinamento ha previsto specificamente per l'istituto de quo è denominata "vindicatio servitutis", anche detta "azione confessoria".
Si tratta di un azione che, al contrario di quella denominata "negatoria" (a difesa della proprietà), può essere esercitata da chi vuol far valere il suo diritto sul bene altrui far accertare l'esistenza e il contenuto di tale diritto.
Le azioni possessorie
Le servitù prediali possono essere tutelate anche nel caso in cui:
- vi sia stato uno spoglio violento e clandestino (si potrà in tal caso esperire l'azione di reintegrazione di cui all'art. 1168 c.c.)
- vi siano state molestie o turbative del possesso della servitù (art. 1170, 1° comma, c.c.) (in tal caso si potrà esperire l'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c.
Per saperne di più vedi Le azioni possessorie: reintegrazione e manutenzione nel possesso