Le azioni a tutela dell'eredità
Nella successione testamentaria viene tutelata la posizione dei congiunti più stretti del de cuius (coniuge, discendenti, ascendenti, ecc.), ai quali, come legittimari, la legge riserva determinate porzioni del patrimonio dello stesso, anche contro la sua volontà.
- Le quote di riserva o legittima
- L'azione di riduzione
- La natura giuridica
- La legittimazione
- La petizione ereditaria
Le quote di riserva o legittima
Denominate "quote di riserva" o legittima, tali porzioni corrispondono a quella parte di eredità della quale il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità né mortis causa (c.d. "quota indisponibile" del patrimonio), poiché riservate ai legittimari o riservatari (Cass. n. 11737/2013; n. 13524/2006).
Si badi però che nel nostro ordinamento, l'intangibilità della quota di legittima va intesa sempre in senso quantitativo e non qualitativo: il legittimario ha diritto ad un dato valore del patrimonio relitto, non ad una data composizione della sua quota. Ciò significa che il testatore può "soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualunque natura, purchè compresi nell'asse ereditario" (cfr. ex multis, Cass. n. 2202/1968).
Nell'ipotesi di lesione della quota di legittima ad essi spettante, il legislatore ha previsto una serie di disposizioni volte a tutelare gli interessi dei legittimari.
Le azioni previste dal codice civile, agli artt. 553 e ss. c.c., compendiate nel titolo "Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari", sono di due tipi: l'azione di riduzione e la petizione di eredità.
L'azione di riduzione
Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima.
In tal caso, per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l'azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, inter vivos o mortis causa, che hanno prodotto la lesione stessa.
L'azione di riduzione, di fatto, consta di tre diverse azioni, in base alla fase e ai soggetti nei cui confronti viene eseguita:
- l'azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;
- l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, finalizzata in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione in senso stretto a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati;
- l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, con pari finalità recuperatorie della precedente ma esperibile nei confronti degli aventi causa dal soggetto beneficiato.
La natura giuridica
Discussa è la sua natura giuridica, sebbene la giurisprudenza prevalente sostiene si tratti di azione di accertamento (in quanto mirante appunto ad accertare la lesione della quota di legittima); di natura personale (in quanto non diretta erga omnes ma solo contro i destinatari delle disposizioni del de cuius); ad effetti retroattivi (giacchè il trasferimento posto in essere dal de cuius con le disposizioni lesive si considera come mai avvenuto nei confronti del legittimario) (cfr. Cass. n. 4130/2001; n. 1033/1993).
L'azione si introduce mediante atto di citazione, dove il legittimario esplicita la causa petendi e il petitum, formulando richiesta di reintegrazione nella quota di legittima mediante la riduzione degli atti di disposizione o delle donazioni, attraverso l'esposizione sintetica della situazione dell'asse ereditario, ricavato dalla "riunione fittizia" del c.d. relictum con il donatum [ovvero l'operazione contabile, attraverso la quale si imputa al patrimonio del de cuius il valore dei beni intestati decurtati dei debiti (relictum) e maggiorati dalle donazioni compiute (donatum), per calcolare il c.d. "asse ereditario"].
Secondo la giurisprudenza, "il legittimario che propone azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore" (Cass. n. 13310/2002).
L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di indicare l'esatto valore della massa ereditaria, è presupposto necessario per l' accertamento della lamentata lesione della quota legittima (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).
La legittimazione
In ordine alla legittimazione, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Si tratta di un diritto irrinunciabile, finché vive il de cuius (Cass. n. 13429/2006), al quale può abdicarsi solo successivamente alla sua morte (Cass. n. 1373/2009).
Si ricorda che la teoria prevalente in dottrina e giurisprudenza qualifica il legittimario erede solamente a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione. Ossia il legittimario, al momento dell'apertura della successione può non essere erede (ad esempio nel caso di preterizione) oppure può essere erede solamente in quella parte, insufficiente, lasciata dal defunto.
Il legittimario diverrà erede della quota che gli spetta (quota di legittima) solamente quando avrà esercitato vittoriosamente l'azione di riduzione: le disposizioni lesive della quota di legittima diverranno quindi inefficaci nei confronti del legittimario leso (Cass. n. 10775/1996; n. 5591/1981).
Sempre l'orientamento prevalente sostiene che il legittimario, anteriormente al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, sia titolare solamente di un diritto potestativo nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive e dei loro aventi causa: egli avrebbe quindi un "diritto al diritto" di acquistare la propria quota di eredità (Cass. n. 511/1995; n. 4024/1981).
La petizione ereditaria
Secondo il disposto dell'art. 533, 1° comma, c.c., la petizione ereditaria è l'azione con cui l'erede "può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi".
L'art. 533 c.c. attribuisce la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di petizione al solo erede (o al coerede), sia legittimo che testamentario, il quale, chiamato all'eredità, l'abbia accettata, esplicitamente o tacitamente, con la sola proposizione dell'azione.
Legittimato passivo è colui il quale possiede beni ereditari vantando un titolo che invece non gli compete, ovvero chi possiede senza alcun titolo giustificativo.
Oggetto dell'azione sono tutti i beni ereditari o anche una parte o quota degli stessi. L'onere di provare che i beni appartenessero all'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione spetta all'attore.
Oltre ad ottenere la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede con titolo invalido o sine titulo, l'azione accerta la qualità di erede in capo all'attore, la quale una volta acquistata non viene meno (semel heres semper heres).
La differenza con l'azione di rivendica
Nonostante l'affinità del petitum, l'azione di petizione di eredità si differenzia nettamente dall'azione di rivendica (rei vindicatio), poiché a differenza di questa non è volta a discutere il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari, ma ha per oggetto gli elementi costitutivi dell'asse ereditario.
L'attore può, quindi, limitarsi a provare la propria qualità di erede e la circostanza che i beni fossero compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (Cass. n. 11813/1992).
Nella pronuncia 08.10.2013, n. 22915 la Suprema Corte ha chiarito che la petizione ereditaria ha come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi è nel possesso dei beni ereditari. Nel caso in cui non vi sia contestazione, verrebbero meno le ragioni per proporre un'azione di petizione, potendo trovare luogo un'azione di rivendicazione, la quale ha il medesimo petitum.
L'azione di petizione di eredità è imprescrittibile, ex 533, 2° comma, c.c., fatti salvi gli effetti dell'intervenuta usucapione opposta dal convenuto sui singoli beni.