Donazione con riserva di usufrutto
- Cos'è la donazione con riserva di usufrutto
- Donazione con riserva di usufrutto: negozio unico?
- Usufrutto riservato a vantaggio di terzi
- Giurisprudenza sulla donazione con riserva di usufrutto
Cos'è la donazione con riserva di usufrutto
Del resto occorre considerare, da un lato, che quando un soggetto è pieno proprietario di un bene immobile esercita tutti i diritti che sono ad essa connessi e, dall'altro, che il diritto di proprietà ammette la scissione di taluni diritti che costituiscono una delle facoltà del proprietario: il diritto di uso, il diritto di abitazione, l'usufrutto, ecc.
Vedi anche: I diritti di usufrutto, uso e abitazione e l'espropriazione forzata
E' proprio in forza di tali due presupposti che il legislatore ha previsto che il proprietario possa donare uno o più diritti compresi nella piena proprietà, riservandosi un diritto "limitato".
Così, il proprietario può donare la proprietà (o meglio, la nuda proprietà) riservandosi il diritto di usufrutto.
Donazione con riserva di usufrutto: negozio unico?
La dottrina si è a lungo chiesta se la donazione con riserva di usufrutto sia riconducibile a un unico negozio o a due negozi collegati.
Nel secondo caso vi sarebbero una donazione della piena proprietà dal donante in favore del donatario e una contestuale donazione del diritto di usufrutto dal donatario in favore del donante. Conseguentemente vi sarebbero anche una duplice tassazione e una doppia trascrizione, con tutto il corollario di conseguenze in merito alle obbligazioni alimentari ed alla provenienza donativa che avrebbe anche il diritto di usufrutto.
Anche per tali ragioni, tende a prevalere la prima teoria, ovverosia quella che indica la donazione con riserva di usufrutto quale unico negozio mediante il quale il donante, riservandosi l'usufrutto, dona solo la nuda proprietà del bene. Di conseguenza, vi saranno un'unica tassazione e un'unica trascrizione e non vi saranno incertezze sulle obbligazioni alimentari e sulla provenienza donativa dell'usufrutto.
Usufrutto riservato a vantaggio di terzi
Come accennato, l'articolo 796 del codice civile prevede che il donante può riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di altra o altre persone, ma non successivamente.
A tal proposito si segnala che non è pacifica la possibilità per il donante di donare, separatamente, la nuda proprietà e l'usufrutto a favore di soggetti diversi.
Nonostante la fattispecie forse non rientri in questo contesto, nulla vieta, data la possibilità di coesistenza di entrambi i diritti, che il donante separi, a favore di un soggetto la nuda proprietà ed, a favore di altri, l'usufrutto: si tratterà di due donazioni distinte.
Il donante ha quindi facoltà, come indicato, di riservare l'usufrutto donando la nuda proprietà e può riservare il medesimo usufrutto anche ad altre persone: il tutto non successivamente. La norma deroga all'art. 979 c.c. in forza del quale l'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, in quanto vi è una seconda donazione, a favore di altra persona (o altre persone) sottoposta alla condizione sospensiva della premorienza del donante.
Un esempio
Un esempio pratico può aiutare a chiarire: Tizio dona a Caio la nuda proprietà riservando a sé l'usufrutto e, dopo la sua morte, destinando il medesimo usufrutto in favore di Sempronio e, alla morte di Sempronio, in favore di Mevio. Tale disposizione è valida solamente fino all'usufrutto in favore di Sempronio: alla sua morte, l'usufrutto non sarà costituito in capo a Mevio, ma si riunirà con il diritto di proprietà in capo a Caio. Diversamente se il donante avesse previsto che, dopo la sua morte l'usufrutto si costituisse in capo a Sempronio e Mevio essi sarebbero stati co-usufruttuari.
Giurisprudenza sulla donazione con riserva di usufrutto
Ecco una serie di pronunce della Cassazione in materia di donazione con riserva di usufrutto:
Cassazione n. 7444/2019
La donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo, compiuta ai sensi dell'art. 796 c.c., è un atto che contiene due distinte donazioni: la donazione della nuda proprietà e la donazione dell'usufrutto. Se il terzo non partecipa all'atto, accettando, si tratta di offerta di donazione di usufrutto, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente (cfr. Cass. sez. V n. 2980/2003; Cass. sez. II n. 2899/1975).