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Differenze tra erede e legatario

Le successioni ereditarie

Il nostro ordinamento prevede due tipologie di successori: l'erede e il legatario. Ecco quali sono le loro caratteristiche e le loro differenze


Erede e legatario sono le due tipologie di successori ammesse dal nostro ordinamento, da tenere ben distinte l'una dall'altra, differenziandosi sotto molteplici aspetti.

Erede e legatario: chi sono?

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Innanzitutto, chiariamo chi è l'erede e chi, invece, il legatario.

L'erede è il successore a titolo universale, ovverosia colui che subentra nella titolarità dell'intero patrimonio ereditario o in una quota di esso.

Il legatario è il successore a titolo particolare che subentra in uno o più determinati rapporti giuridici attivi. In altri termini può dirsi che attraverso una disposizione testamentaria (detta "legato") il testatore attribuisce al legatario un bene o un diritto avente carattere patrimoniale. L'esempio tipico è quello in cui il testatore nomina un soggetto come suo erede universale e dispone un legato a favore di un altro soggetto (ad esempio gli lascia un gioiello di famiglia).

Il legatario quindi, a differenza dell'erede, non è titolare di una quota del patrimonio ereditario, ma solo di uno o più beni determinati.

Erede necessario e legatario eventuale

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Mentre l'istituzione ereditaria è necessaria per l'ordinamento giuridico e, in mancanza di eredi (ossia di parenti entro il sesto grado o di eredi istituiti per testamento), il patrimonio ereditario è devoluto allo Stato, il legato è meramente eventuale, salvo la previsione di taluni legati ex lege quali i diritti di abitazione della casa adibita a residenza coniugale e dei mobili che la corredano, ai sensi del secondo comma dell'art. 540 c.c., a favore del coniuge superstite.

Eredità e legato: acquisto e rinuncia

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Un'altra differenza fondamentale tra eredità e legato sta in ciò: la prima deve essere accettata (espressamente o tacitamente) dal chiamato mentre il legato si acquista di diritto senza che si renda necessario un formale atto di accettazione.

Tuttavia, sia l'erede che il legatario possono rinunciare.

Più nel dettaglio, il primo può rifiutare l'istituzione a titolo di erede prima che intervenga l'accettazione, il legatario invece, acquistando di diritto il lascito, può rifiutarlo anche se esso è già entrato nel suo patrimonio.

Il possesso dell'erede e del legatario

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Va inoltre considerato che l'erede, apertasi la successione, prosegue nel possesso del de cuius mentre il legatario inizia un nuovo possesso, che può in ogni caso essere riunito al precedente.

I debiti ereditari

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Il legatario, poi, non è chiamato di per sé a rispondere  dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore e comunque non oltre il limite della cosa legata.

Gli eredi invece, subentrando in tutti i rapporti del de cuius, rispondono illimitatamente dei debiti, salvo abbiano accettato l'eredità con beneficio di inventario (circostanza che comporta che i debiti debbano essere pagati solo entro il valore del patrimonio ricevuto).

Erede e legatario: l'apposizione del termine

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In forza del principio semel heres semper heres, l'erede non può essere a termine, a differenza del legatario, il quale può invece essere beneficiato di una proprietà temporanea, ossia sottoposta a termine iniziale o finale.

Institutio ex re certa e usufrutto universale

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Nell'analizzare e comparare le figure dell'erede e del legatario, appaiono opportune due ultime precisazioni.

Innanzitutto, va chiarito che l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni, che integrerebbero un'istituzione di legato, si considera a titolo universale (e quindi attribuisce la qualità di erede) quando risulta, dalla scheda testamentaria, che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio (art. 588 c.c.).

Inoltre, nel tempo ci si è chiesti se una disposizione di usufrutto universale integri un'istituzione a titolo di erede o a titolo di legato.

Vi sono ragioni per sostenere entrambe le teorie, tanto che la giurisprudenza sull'argomento ha avuto un orientamento oscillante e, ad oggi, non vi è ancora unanimità di vedute sul punto. Con particolare riferimento alla giurisprudenza, basti pensare, ad esempio, che la Corte di cassazione con la pronuncia numero 13310/2002 ha ritenuto che la disposizione di usufrutto universale sia un'istituzione di erede mentre, con la pronuncia numero 207/1985, l'ha qualificata come legato.

(Dott.ssa Francesca Tessitore)