Come tutelarsi se il defunto ha fatto donazioni quando era in vita
La donazione è un contratto, regolamentato dal codice civile, con il quale un soggetto, per spirito di liberalità, arricchisce un altro soggetto disponendo in suo favore un suo diritto o assumendo verso lo stesso un'obbligazione.
Talvolta, tuttavia, può accadere che una donazione fatta da un soggetto quando era ancora in vita vada a ledere, alla morte di questo, i diritti degli eredi cd. necessari, ovverosia i legittimari.
- I legittimari
- Azione di riduzione delle donazioni
- Donazioni aventi ad oggetto immobili
- Termini di prescrizione
- Donazioni ricevute dal legittimario
- Rinuncia all'eredità
I legittimari
Prima di analizzare il rapporto tra eredità e donazioni, è necessario ricordare che nel nostro ordinamento se un soggetto alla sua morte lascia coniuge, discendenti o ascendenti, a questi è riservata una quota dell'eredità, detta legittima. Essa spetta ai cd. legittimari anche contro la volontà del defunto e, quindi, non può essere lesa da disposizioni testamentarie né da eventuali donazioni fatte in vita.
Più in particolare, al coniuge, oltre al diritto di abitazione sulla casa familiare, è riservata la metà del patrimonio del de cuius, ridotta a un terzo o a un quarto se egli concorre con uno o più figli.
Ai figli (o eventualmente ai loro discendenti), invece, sono riservati, a seconda che essi siano uno o più di uno, un mezzo o due terzi del patrimonio.
In mancanza di figli, un terzo del patrimonio è riservato agli ascendenti. Tale quota è ridotta a un quarto se gli ascendenti concorrono con il coniuge.
Azione di riduzione delle donazioni
Nel caso in cui il legittimario non abbia ricevuto quanto allo stesso spettante in forza delle predette garanzie, egli potrà quindi agire in giudizio per ottenere la quota che gli spetta.
Più precisamente, se a causa di alcune donazioni effettuate dal de cuius quando egli era ancora in vita un erede necessario sia stato leso, la donazione resterà comunque un atto valido ed efficace.
Tuttavia il soggetto che dalla stessa abbia subito una diminuzione dei suoi diritti successori potrà esperire la cd. azione di riduzione delle donazioni.
Secondo quanto previsto dall'articolo 559 del codice civile le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
In ogni caso, ai sensi dell'articolo 555 c.c., le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento. Il che vuol dire che il legittimario che sia stato leso deve prima agire per la riduzione delle quote spettanti agli eredi e dei legati. Solo dopo, qualora risulti ancora insoddisfatto, potrà agire per la riduzione delle donazioni.
Donazioni aventi ad oggetto immobili
Il codice civile, all'articolo 560, si preoccupa di disciplinare il caso particolare in cui la donazione ha avuto ad oggetto un immobile. In tale ipotesi, infatti, se ciò può avvenire comodamente, la riduzione va fatta separando dall'immobile la parte necessaria per integrare la quota riservata.
Viceversa, se cioè la separazione non può farsi comodamente, occorre distinguere il caso in cui il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile da quello in cui l'eccedenza sia inferiore al quarto.
Nel primo caso, infatti, egli deve lasciare l'intero bene nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile.
Nel secondo caso, invece, il donatario può ritenere l'intero immobile e compensare i legittimari in denaro.
L'articolo 560 precisa infine che il donatario che è anche legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore del bene non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
In ogni caso, laddove il donatario aveva ipotecato o gravato da diritti altrui l'immobile donato, il legittimario lo consegue comunque libero da pesi.
Se, invece, il donatario lo aveva addirittura alienato a titolo oneroso, il legittimario dovrà prima escutere i beni del donatario e solo in seguito potrà ottenere la restituzione dell'immobile da parte del terzo acquirente.
Quest'ultimo potrà sottrarsi alla restituzione solo pagando il valore in denaro del bene.
Termini di prescrizione
L'azione di riduzione, in ogni caso, può essere esercitata dal legittimario entro dieci anni dall'apertura della successione, normalmente coincidente con la morte del donante.
Infatti tale impugnazione è sottoposta alla prescrizione ordinaria decennale.
Donazioni ricevute dal legittimario
Occorre inoltre precisare che prima che siano ridotte le donazioni (ma anche prima che siano ridotte le quote degli eredi legittimi o le disposizioni testamentarie), il legittimario deve imputare alla quota di riserva le eventuali donazioni che a sua volta ha ricevuto in vita da parte del defunto, a meno che l'ereditando non lo abbia dispensato espressamente dal farlo.
Se il legittimario tramite donazioni ha già beneficiato di beni di valore pari alla legittima egli potrà perdere, quindi, il suo diritto alla successione.
Rinuncia all'eredità
Nell'analisi del rapporto tra donazioni ed eredità è infine interessante analizzare il caso in cui l'erede legittimo rinunci all'eredità.
In tal caso, infatti, egli può ritenere le donazioni, ma lo fa in cd. conto di legittima.
Il che vuol dire che nel calcolo della quota di riserva spettante agli altri legittimari non si tiene conto della sua rinuncia, che vale, quindi, solo come rinuncia alla disponibile.
Valeria Zeppilli