Eredità giacente
Si ha eredità giacente (artt. 528 e ss. c.c.) nel periodo di tempo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità. Il fine è assicurare una tutela al patrimonio ereditario di cui si occuperà un curatore appositamente nominato
- Cosa si intende per eredità giacente
- Eredità giacente ed eredità vacante: differenza
- I presupposti dell'eredità giacente
- Il curatore dell'eredità giacente
- Cessazione della curatela
Cosa si intende per eredità giacente
La giacenza è una condizione che si verifica nelle situazioni di incertezza sulla destinazione del patrimonio ereditario: essa ha luogo quando si è aperta la successione e il chiamato all'eredità non ha ancora accettato e, analogamente, quando non si ha notizia di eventuali eredi in vita del de cuius.
Il legislatore per assicurare una tutela del patrimonio ereditario in questa fase ha previsto che si nomini, d'ufficio o su istanza di parte, un curatore che amministri l'eredità giacente.
L'art. 528 primo comma c.c. dispone, infatti, che: "Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità“.
La normativa di riferimento
L'eredità giacente è disciplinata sia dal codice civile che dal codice di procedura civile.
Gli articoli di riferimento sono i seguenti:
- 528 c.c. sulla nomina del curatore; art. 529-art- 531 c.c. sugli obblighi e i compiti del curatore; art. 532 c.c. sulla cessazione della curatela per accettazione dell'eredità;
- 781-783 c.p.c., rispettivamente, sulla notificazione del decreto di nomina del curatore, sulla vigilanza del giudice, sulla vendita dei beni ereditari; art. 193 disp. att. c.p.c. sul giuramento del curatore dell'eredità giacente.
Eredità giacente ed eredità vacante: differenza
I presupposti dell'eredità giacente
- la mancata accettazione dell'eredità da parte del chiamato,
- il mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato,
- la nomina del curatore dell'eredità giacente.
Con riferimento al primo presupposto, parte della dottrina, aderendo al dato letterale, ritiene che la giacenza possa verificarsi solamente quando vi sia un unico chiamato alla successione; altra dottrina, preferibile, ritiene invece che essa sussista anche nel caso in cui vi siano più chiamati.
Il problema sorge nel caso in cui vi siano più chiamati e, di questi, non tutti abbiano accettato: in tal caso, per la quota non accettata, può essere nominato un curatore della quota ereditaria giacente? Sul punto vanno segnalate due sentenze della Corte di cassazione che si sono pronunciate sula questione, ma in maniera differente tra loro: la numero 2611 del 22 febbraio 2001, che dà risposta negativa, e la numero 5113 del 19 aprile 2000, che dà invece risposta positiva.
Il curatore dell'eredità giacente
La nomina del curatore è l'atto che costituisce la giacenza in quanto, con essa, il chiamato all'eredità perde i poteri dei quali godeva ai sensi dell'articolo 460 del codice civile (rubricato "Poteri del chiamato prima dell'accettazione").
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Del resto, l'istanza per la nomina del curatore viene effettuata proprio a causa dell'inerzia del chiamato il quale, non volendo accettare e non volendo essere autorizzato a compiere gli atti necessari, lascia in stato di abbandono il patrimonio ereditario.
Chi può chiedere la nomina del curatore dell'eredità giacente
L'istanza per la dichiarazione di giacenza dell'eredità e la nomina del curatore può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.
L'assistenza del difensore è facoltativa.
Per richiedere l'apertura della procedura di eredità giacente occorre fare ricorso al giudice della successione (con relativa nota di iscrizione) cui allegare una serie di documenti (certificato di morte, certificato storico anagrafico del defunto e della sua famiglia di origine attestanti l'inesistenza di chiamati all'eredita entro il 6°grado, marca da bollo da euro 27,00, contributo unificato di euro 98,00).
Cosa fa il curatore dell'eredità giacente
Il curatore dell'eredità giacente è titolare di un ufficio di diritto privato, che si perfeziona a seguito del giuramento. Tra i suoi obblighi rientra, primo tra tutti, quello di redigere l'inventario del patrimonio ereditario e di compiere gli atti urgenti.
Tale soggetto ha la legittimazione processuale in nome e per conto dell'eredità, amministra il patrimonio ereditario per tutta la durata della giacenza e, previa autorizzazione del Tribunale, ha facoltà di liquidare le passività, compiere attività d'impresa e vendere beni immobili (nel caso di necessità o utilità evidente).
Cessazione della curatela
La curatela cessa non per abbandono dell'ufficio da parte del curatore (nel qual caso si provvederà alla nomina di altro curatore) ma nei casi di:
- accettazione dell'eredità da parte del chiamato,
- esaurimento dell'attivo ereditario
- accertamento della mancanza di chiamati all'eredità.
In tale ultima ipotesi viene dichiarata la vacanza ereditaria e l'unico successore è lo Stato.
Dott.ssa Francesca Tessitore