Impugnazione rinuncia all'eredità
Il legislatore dispone, all'art. 524 c.c., che, nel caso di rinuncia all'eredità con danno dei creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità rinunciata in nome ed in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari
Impugnazione rinuncia eredità da parte dei creditori
Per quanto concerne i caratteri dell'azione, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito come non si tratti di un'azione revocatoria, né di un'azione surrogatoria.
Per quanto riguarda la mancata equiparazione con l'azione revocatoria, è stato sottolineato come l'accettazione da parte dei creditori non sia diretta alla reintegrazione patrimoniale del debitore venuta a mancare a causa di atti di disposizione: mancando un atto dispositivo, non saranno necessari i requisiti previsti dall'art. 2901 per l'esperibilità dell'azione.
Per quanto concerne l'azione surrogatoria, è stato osservato come i creditori non agiscano utendo iuribus, ma iure proprio.
I presupposti dell'azione
I presupposti dell'impugnabilità della rinunzia sono quindi la sussistenza di una rinunzia formale all'eredità ed il pregiudizio dei creditori del rinunziante, insito nel fondato timore che i beni del debitore rinunziante non siano sufficienti al soddisfacimento dei creditori.
Ad essa non è equiparabile la perdita del diritto di accettare (per prescrizione) o il termine decadenziale a seguito di actio interrogatoria o decadenza dal beneficio di inventario ex art. 487 c.c.
L'inerzia del creditore nell'accettazione dell'eredità rinunziata
E' discusso se possa essere impugnata l'inerzia del creditore nell'accettazione, ossia il comportamento del creditore il quale attende il termine prescrizionale senza compiere alcun atto che presupponga la sua volontà di accettare o rinunziare all'eredità.
La Suprema Corte, nella sentenza 29.07.2008, n. 20562 ha stabilito che l'azione ai sensi dell'art. 524 c.c. non può essere esperita nei confronti della rinunzia operata dal legittimario pretermesso: come già indicato nell'apposito capitolo, il legittimario pretermesso non è titolare di un diritto di accettazione o di rinunzia dell'eredità sino a quando la sua qualità di erede non viene riconosciuta mediante l'esperimento dell'azione di riduzione.
La legittimazione
Una questione annosa concerne la legittimazione attiva e passiva.
Legittimazione attiva
Per quanto concerne la legittimazione attiva, si ritiene che possa essere legittimato anche il creditore condizionato e quello il cui credito è oggetto di controversia.
Legittimazione passiva
In merito alla legittimazione passiva, questa spetta al solo debitore rinunziante, così come disposto anche dalla Cassazione 24.11.2003, n. 17866. La dottrina ha ritenuto, diversamente, che legittimato passivo di detta azione sia l'erede che, ai sensi dell'art. 525 c.c., ha giovato della rinunzia del debitore. La medesima Cassazione 17866/2003 ha stabilito che, in caso di decesso del debitore rinunziante, l'azione ex art. 524 c.c. può essere promossa nei confronti dell'erede. La Suprema Corte ha, nella sentenza 15.10.2003, n. 15468, stabilito che nel caso di conflitto tra gli aventi causa dell'erede che ha accettato l'eredità in luogo del rinunziante, la domanda ex art. 524 c.c. deve essere trascritta nei confronti di colui al quale l'eredità è devoluta, il quale sarà legittimato passivo; diversamente, nel conflitto tra creditori ed aventi causa dell'accettante, prevarranno gli aventi causa.
Nonostante il dato legislativo qualifichi l'azione come "autorizzazione", si ritiene che la pronuncia sia una sentenza, decisa a seguito di un giudizio contenzioso.
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