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Le quote ereditarie nella successione necessaria

Ecco quali sono le quote di eredità riservate dalla legge agli eredi legittimari, a seconda di quanti e quali essi siano. Guida completa


Ogni individuo ha la possibilità di disporre del proprio patrimonio per testamento rispettando i diritti degli eredi legittimari, ovverosia quelli ai quali il nostro ordinamento riconosce una particolare tutela.

Si tratta dei parenti più prossimi del defunto, ai quali la legge riserva una quota di patrimonio di quest'ultimo (cd. quota di legittima). La successione dei legittimari è definita successione necessaria.

Riportiamo qui di seguito uno schema per scoprire qual è la quota disponibile e quale quella indisponibile in base alle diverse ipotesi che si possono verificare, seguita da una breve guida che chiarisce meglio cosa si intenda per successione necessaria.

Schema delle quote nella successione necessaria

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(NB: Per le quote nella successione legittima vedi: Le quote nella successione legittima)
  CONIUGE FIGLI ASCENDENTI LEGITTIMA QUOTE DISPONIBILI
1° caso 1 / 1/3 CONIUGE - 1/3 FIGLIO 1/3 QUOTA DISPONIBILE
2° caso > 1 / 1/4 CONIUGE - 1/2 FIGLI ¼ QUOTA DISPONIBILE
3° caso NO 1 / ½ FIGLIO ½ QUOTA DISPONIBILE
4° caso NO > 1 / 2/3 FIGLI 1/3 QUOTA DISPONIBILE
5° caso NO NO ½ CONIUGE ½ QUOTA DISPONIBILE
6° caso NO ½ CONIUGE - ¼ ASCENDENTI ¼ QUOTA DISPONIBILE
7° caso NO NO 1/3 ASCENDENTI 2/3 QUOTA DISPONIBILE

Con piacere ospitiamo qui di seguito l'utile risorsa di Calcolo delle quote ereditarie messa a punto dalla Collega Anna Andreani. Subito sotto la guida legale pratica.

 

 

La successione necessaria

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In presenza di disposizioni testamentarie, la legge tutela la posizione dei congiunti più prossimi del de cuius riservando loro delle quote del patrimonio dello stesso, anche, eventualmente, contro la sua volontà (c.d. successione necessaria - vedi: successione testamentaria e successione necessaria).

Tali porzioni, chiamate, quote di riserva o legittima, corrispondono alla parte di patrimonio della quale il testatore non può disporre (c.d. quota indisponibile), giacchè riservate, appunto, ai soggetti legittimari o riservatari. Questi ultimi sono espressamente individuati dall'art. 536 c.c. nel coniuge, nei figli (legittimi, naturali, adottivi) e negli ascendenti legittimi.

Le quote di legittima

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Nella tabella sopra riportata sono indicate le quote di riserva spettanti ai vari legittimari, che non possono essere lese dal testatore nella ripartizione dell'asse ereditario, nonché le quote residue delle quali lo stesso può disporre diversamente.

Coniuge e figli

In presenza del coniuge e di un figlio, la quota di legittima di ciascuno è pari ad 1/3, mentre il terzo residuo rappresenta la quota di patrimonio disponibile; se i figli sono due o più, agli stessi spetta metà del patrimonio, ¼ al coniuge e il restante quarto è attribuito alla quota disponibile (art. 542, comma 1 e 2, c.c.).

Discendenti

quando manca il coniuge e ci sono i discendenti, la quota di legittima è pari a ½ per un solo figlio o a 2/3 per due o più figli, mentre la quota disponibile è pari, rispettivamente, ad ½ o 1/3 (art. 537, 1° e 2° comma, c.c.).

Coniuge

Quando c'è solo il coniuge, in assenza di discendenti, la metà del patrimonio è allo stesso riservata, il resto fa parte della quota disponibile (art. 540 c.c.).

Coniuge e ascendenti

Analogamente, quando, in assenza di discendenti, il coniuge concorre con gli ascendenti, al primo spetta la metà del patrimonio, ai secondi ¼ della quota legittima e la quota disponibile si riduce ad ¼ (art. 544 c.c.).

Ascendenti

Infine, in presenza dei soli ascendenti, la quota legittima è pari ad 1/3 del patrimonio, mentre quella disponibile è pari a 2/3 (art. 538 c.c.).

I diritti del coniuge superstite

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Giova precisare che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, oltre all'uso dei mobili ivi contenuti, laddove di proprietà del defunto o comune. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile del patrimonio (in aggiunta alla quota di legittima) e "qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli" (art. 540, 2° comma, c.c.).

Ex art. 548 c.c., il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. In caso di addebito della separazione, il coniuge ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, solo se al momento dell'apertura della successione, godeva degli alimenti a carico del de cuius.

Aggiornamento: ottobre 2019