Sei in: Home » Guide Legali » Eredità e successioni » I legittimari

I legittimari nella successione ereditaria

Chi sono i legittimari e quali sono le regole da seguire in caso di successione ereditaria

In questa pagina:

Le successioni ereditarie

Una premessa sui diversi tipi di successione

[Torna su]

Ai sensi dell'art 457 c.c.la successione può essere legale e testamentaria. La successione legale avviene a titolo universale, salvo eccezioni (art 580 c.c. e 585 c.c.), quella testamentaria a titolo universale e particolare.

La terza forma di successione è definita "necessaria" o dei "legittimari", soggetti ai quali è riconosciuto il diritto intangibile di percepire una quota (legittima o di riserva) dell'eredità.

Trattasi di un istituto autonomo per titolo, disciplina e fondamento giuridico (vincolo di solidarietà familiare che giustifica precisi limiti alla volontà testamentaria). Il testatore infatti non può, con testamento, pregiudicare le quote dei legittimari.

Gli eredi legittimari

[Torna su]

L'art. 536 c.c. definisce i legittimari: "1. Le persone a favore delle quali la legge riserva (457 c.c., 549 c.c.) una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. 2. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. 3. A favore dei discendenti (77 c.c.) dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi (467 c.c.), la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali."

Vedi anche: Chi sono gli eredi legittimi e quale è la differenza con gli eredi legittimari

Successione necessaria del coniuge

[Torna su]

Del coniuge si occupa l'art. 540 c.c.:"A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli  (548 c.c.). 2. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144 c.c.) e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile (556 c.c.) e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli (566 c.c.)." 

L'art. 548 c.c. riserva al coniuge separato gli stessi diritti di quello non separato, purché non gli sia stata addebitata la separazione. In caso contrario la legge gli riconosce solo un assegno vitalizio, purché già titolare di quello alimentare. 

Successione necessaria dei figli

[Torna su]

L'art 537 c.c tutela i figli:"1. Salvo quanto disposto dall'articolo, se il genitore lascia un figlio solo (legittimo o naturale), a questi è riservata la metà del patrimonio. 2. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli (legittimi e naturali). 3. I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice (38 disp. att. c.c.), valutate le circostanze personali e patrimoniali (542, 566 c.c.)"

- L'art 542 c.c. disciplina il concorso tra coniuge e figli prevedendo:"1. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, (legittimo o naturale), a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. 2. Quando i figli (legittimi o naturali) sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli (legittimi e naturali) è effettuata in parti uguali. 

Successione necessaria degli ascendenti

[Torna su]

- La legittima degli ascendenti è disciplinata dall'art. 538 c.c.: "1. Se chi muore non lascia figli (legittimi né naturali - 250 ss. c.c.), ma ascendenti (legittimi), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. 2. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569."

- In caso di concorso tra ascendenti e coniuge l'art. 544 c.c. prevede:"1. Quando chi muore non lascia (né) figli (legittimi né figli naturali), ma ascendenti (legittimi) e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. 2. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569."

La determinazione della quota disponibile

[Torna su]

La quota di cui disporre per testamento si calcola ai sensi dell'art. 556 c.c., riunendo fittiziamente i beni appartenenti al de cuius al momento della morte, detraendo i debiti e sommando fittiziamente le donazioni disposte in vita (rispettando i ciriteri dettati dagli artt. 747 e 750 c.c.).

Azione di riduzione

[Torna su]

Azione prevista dall'ordinamento per tutelare i legittimari. Essa persegue infatti lo scopo di dichiarare l'invalidità degli atti compiuti in vita dal testatore risultanti lesivi della legittima. Dal punto pratico, la riduzione è scindibile in tre azioni possibili ed eventuali:

- la prima (artt. 558 e 559 c.c.) mira a ottenere la dichiarazione d'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della quota legittima;

- la seconda tende a recuperare, in favore dei legittimari, le attività in possesso dei soggetti beneficiati; 

-  la terza, recuperatoria come la precedente, è esperibile in caso di alienazione a terzi dei cespiti del de cuius.

Vedi anche:

- Le azioni a tutela dell'eredità
- L'azione di riduzione

La collazione

[Torna su]

La collazione (art. 737 c.c), al fine di tutelare tutti gli eredi, individuando esattamente la massa ereditaria effettiva, prevede l'obbligo per i figli legittimi e naturali, i loro discendenti e il coniuge, di conferire le donazioni ricevute in vita dal defunto, a meno che costui non li abbia, a ciò, specificamente esonerati.

Vedi anche l'approfondimento: La collazione

Annamaria Villafrate