Successioni ereditarie: le principali distinzioni
Per comprendere al meglio la disciplina sulle successioni ereditarie, alla quale è dedicato l'intero libro secondo del codice civile, è fondamentale conoscere le più rilevanti distinzioni, che sono quelle che contrappongono, da un lato, la successione a titolo universale a quella a titolo particolare e, dall'altro lato, la successione legittima a quella testamentaria.
- Successione legittima e successione testamentaria
- Successione a titolo universale e successione a titolo particolare
- Eredità: l'accettazione e la rinuncia
Successione legittima e successione testamentaria
In merito a quest'ultimo distinguo, va detto che la successione testamentaria è quella in base alla quale la divisione della massa ereditaria avviene secondo il volere del de cuius, espresso tramite testamento, purché tale volontà, oltre a essere esplicitata in una delle forme indicate dall'ordinamento giuridico, sia rispettosa di alcune regole volte a salvaguardare, prevalentemente, l'interesse degli stretti congiunti a non essere diseredati o, comunque, lesi (si parla, a tale proposito, di successione "necessaria", sulla quale leggi: "I legittimari nella successione ereditaria").
Solo nel caso in cui non sia reperibile alcun testamento idoneo a produrre effetti giuridici, si procede alla successione legittima, così definita perché è il diritto successorio a prevedere chi e in che misura ha diritto di ereditare, a seconda delle varie combinazioni di successibili (aventi diritto a succedere) che si possono in concreto verificare.
Successione a titolo universale e successione a titolo particolare
Per quanto concerne, d'altro canto, la distinzione fra la successione a titolo universale e quella a titolo particolare, va detto che la prima si verifica quando un soggetto (che prende il nome di erede) subentra, da solo ovvero in concorso con altri (nel qual caso si parla di "comunione ereditaria"), nell'universalità o in una quota del patrimonio (o asse) ereditario, ossia nell'insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi suscettibili di trasferimento, facenti capo al defunto al momento della sua morte.
La successone particolare (detta "legato"), per converso, avviene allorché taluno (che prende il nome di legatario), in base alla legge o al disposto testamentario, succede solamente in uno o più rapporti ben determinati, i quali non vengono presi in considerazione come quota dell'intera eredità.
Tra le principali differenze, è da evidenziare, innanzitutto, che solo l'erede (e non il legatario) subentra in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili, quindi acquisisce anche gli eventuali debiti ed è legittimato nei processi e procedimenti che aveva instaurato in vita il de cuius. Strettamente connessa a tale circostanza è la regola secondo la quale l'eredità deve essere accettata, mentre il legato, essendo, sostanzialmente, migliorativo della posizione giuridica del ricevente, viene acquisito anche senza accettazione, salva facoltà di rinuncia.
Eredità: l'accettazione e la rinuncia
A tale ultimo proposito si rende opportuno chiarire cosa si intenda per accettazione dell'eredità e per rinuncia alla stessa ed entro quanto tempo queste devono essere effettuate.
Come appena accennato, l'acquisto dell'eredità avviene tramite accettazione, che è l'unico atto che permette all'erede di subentrare effettivamente nei rapporti attivi e passivi del de cuius.
L'accettazione, che può essere espressa o tacita e pura e semplice o con beneficio di inventario, va fatta entro dieci anni dalla data di apertura della successione, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fissato un diverso termine entro il quale il chiamato all'eredità è tenuto a dichiarare se accetta o meno l'eredità stessa.
Allo stesso termine soggiace anche la rinuncia all'eredità, che è una dichiarazione (ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione) con la quale l'erede afferma di non voler accettare il patrimonio lasciato dal de cuius. Essa deve essere libera da condizioni e termini e gratuita e deve produrre effetti nei confronti di tutti gli altri chiamati all'eredità.
(Avv. Valeria Zatti)
Aggiornamento: ottobre 2019