Revoca della rinuncia all'eredità
- Revoca della rinuncia all'eredità: la norma
- I presupposti per la revoca della rinuncia all'eredità
- Rapporti tra rinuncia e delazione
- Forma della revoca della rinuncia all'eredità
- Revoca della rinuncia ottenuta a seguito di impugnazione
Revoca della rinuncia all'eredità: la norma
La revoca della rinuncia all'eredità è disciplinata dall'articolo 525 del codice civile che così dispone:
"Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità".
Presupposti per la revoca della rinuncia all'eredità
La revoca della rinuncia all'eredità è quindi possibile in presenza di due fondamentali presupposti:
- va fatta necessariamente prima che il diritto di accettare l'eredità si prescriva e, quindi, nel termine massimo decennale dall'apertura della successione,
- l'eredità non deve essere stata accettata da altro dei chiamati.
Inoltre, la revoca non deve comportare alcun pregiudizio per le ragioni che i terzi abbiano eventualmente già acquistato sopra i beni dell'eredità.
Rapporti tra rinuncia eredità e delazione
In buona sostanza, l'articolo 525 del codice civile fa sì che la delazione ereditaria non decada per mera rinuncia.
Sui rapporti tra delazione e rinuncia, la Cassazione ha del resto precisato che "la rinunzia, pura e semplice, non fa venire meno la delazione del chiamato, bensì determina la coesistenza del diritto di accettazione dell'eredità a favore tanto del rinunziante quanto degli altri chiamati".
Infatti, continua la Suprema Corte, "perché il chiamato perda la delazione è necessario, a norma dell'art. 525 c.c., che ricorrano due presupposti: il primo, che il relativo diritto di accettare non sia prescritto ex art. 480 c.c., o che il chiamato non sia decaduto dal medesimo ex art. 481 c.c.; il secondo, che l'eredità non sia stata acquistata da altro dei chiamati" (cfr., tra le altre, Cass. civ., 23.01.2007, n. 1403).
Forma della revoca della rinuncia all'eredità
Dal punto di vista formale, la revoca della rinuncia non è sottoposta a particolari requisiti e può essere fatta nelle medesime forme previste per l'accettazione, sia espressa, sia tacita. Non manca tuttavia chi ritiene che per la revoca sia necessaria la medesima forma prevista per la rinuncia, considerato che si tratta di un atto che pone nel nulla un atto precedente.
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I medesimi contrasti di vedute si ravvisano anche nella giurisprudenza.
La Suprema Corte infatti, ha stabilito che la revoca della rinuncia non è un atto autonomo, ma il semplice effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità da parte del rinunciante: la revoca della rinuncia quindi, quale sopravvenuta accettazione da parte del rinunciante, può consistere sia in una dichiarazione formale, che in un comportamento concludente (cfr., n. 3457/1984). In senso contrario, invece, che l'atto di rinuncia debba rivestire una forma solenne e, conseguentemente, che la revoca debba avere il suo medesimo requisito formale (cfr. n. 4846/2003).
Sul punto, la giurisprudenza più recente (cfr., tra le altre, Cass. n. 6070/2012) ha confermato l'orientamento secondo il quale la rinuncia all'eredità, non facendo venire meno il diritto di accettazione del rinunciante sino a quando l'eredità non viene accettata dagli altri chiamati, consente una successiva accettazione che può anche essere tacita, allorquando il comportamento del rinunciante sia ritenuto incompatibile con la sua volontà di non accettare l'eredità.
La revoca della rinuncia in tribunale
La revoca della rinuncia all'eredità può quindi essere fatta anche in tribunale, recandosi in cancelleria per rendere una dichiarazione contraria a quella effettuata con l'atto di rinuncia, con l'assistenza facoltativa di un difensore.
In tal caso, è consigliabile recarsi prima presso gli uffici giudiziari di riferimento e richiedere quale documentazione è a tal fine necessaria.
Il modello da utilizzare per la revoca della rinuncia
Da quanto appena detto emerge che non esiste un modello valido in assoluto per la revoca della rinuncia all'eredità, ma essa può essere fatta in molteplici modalità a seconda di quale sia la strada prescelta per esercitare la facoltà riconosciuta agli eredi dall'articolo 525 del codice civile.
Revoca rinuncia a seguito impugnazione ex 524 c.c.
Diversa dalla revoca della rinuncia all'eredità sino ad ora analizzata è la revoca della rinuncia ottenuta a seguito dell'impugnazione promossa dai creditori del rinunciante.
In questo caso, la norma di riferimento è l'articolo 524 del codice civile (impugnazione della rinunzia da parte dei creditori) che dà ai creditori la possibilità di chiedere e ottenere dal giudice l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante, se la rinuncia, benché senza frode, comporta loro un danno e con il solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Il diritto dei creditori di impugnare la rinuncia si prescrive in cinque anni da quando questa è compiuta.
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Data aggiornamento: 10 ottobre 2022