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Rinuncia all'eredità

Le successioni ereditarie

La rinuncia all'eredità (artt. 519 e ss. c.c.) è la dichiarazione con cui il chiamato rinuncia a diventare erede e quindi ad accettare il patrimonio lasciato dal defunto. La dichiarazione è un atto solenne che va reso davanti a un notaio o nella cancelleria del tribunale del luogo in ci si è aperta la successione

Cos'è la rinuncia all'eredità

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La rinuncia all'eredità è una dichiarazione formale con la quale si manifesta la volontà di non accettare il patrimonio lasciato dal defunto (per esempio, perchè i debiti sono superiori ai crediti). In questo modo, il chiamato rimane completamente estraneo alla successione con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. 

La dichiarazione di rinuncia è un atto solenne che richiede una forma scritta e va reso di fronte ad un notaio oppure al cancelliere del tribunale dove è stata aperta la successione. 

E' frutto di una scelta libera che, per essere valida, non può essere sottoposta a condizione o a termine, nè può esservi una rinuncia parziale (a pena di nullità). Inoltre, a differenza dell'accettazione dell'eredità, la rinuncia è revocabile entro 10 anni dall'apertura della successione, a patto che i chiamati successivi non abbiano accettato l'eredità rinunciata. 

La rinuncia all'eredità comporta degli effetti specifici, dando luogo, come precisato più avanti, a sostituzione, rappresentazione e accrescimento

Perchè rinunciare all'eredità

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Le ragioni che possono indurre il chiamato all'eredità a rinunciare possono essere le seguenti:

  • l'eredità contiene debiti di cui non ci si vuole sobbarcare;
  • il chiamato vuole porre in essere la collazione di una donazione del de cuius a suo vantaggio e che presenta un valore superiore rispetto al patrimonio ereditario residuo;
  • vuole tutelare gli interessi della famiglia destinando l'eredità a un figlio, visto che potrebbe spettarne una parte a un nuovo coniuge.

Rinuncia gratuita e onerosa

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La rinuncia può essere gratuita e onerosa.

La rinuncia gratuita è prevista dall'art. 519 comma 2 c.c. il quale dispone: “La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente".

La rinuncia onerosa è invece prevista dall'art. 478 c.c. il quale dispone che: “La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione". 

Chi può rinunciare all'eredità

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I soggetti legittimati alla rinuncia sono gli stessi che hanno il diritto di accettarla (si tratta dei "delati all'eredità"). 

Per certi soggetti tuttavia occorrono delle precisazioni: 

Incapaci di agire

Occorre distinguere tra minori e interdetti, in quanto totalmente incapaci di agire, da coloro che sono parzialmente incapaci di agire, come gli inabilitati e i minori emancipati.

I primi possono rinunciare se rappresentati legalmente da persona capace e se il giudice autorizza la rinuncia.

I secondi, invece, possono rinunciare all'eredità se assistiti da un curatore speciale e se autorizzati dal giudice tutelare.

Beneficiari dell'amministrazione di sostegno

Coloro ai quali è stato nominato un amministratore di sostegno per le ragioni previste dalla legge possono rinunciare all'eredità rendendo la dichiarazione personalmente, con l'assistenza del proprio amministratore o facendosi sostituire da questo soggetto.

I nascituri

I nascituri sono capaci a succedere purché concepiti quando è avvenuta l'apertura della successione, se però, come prevede l'art. 462 comma 3 c.c., viene fatto testamento in favore di un soggetto non ancora concepito, ma di persona che vive al tempo della morte del testatore, allora entrambi questi soggetti possono rinunciare all'eredità.

Le persone giuridiche

Anche le persone giuridiche possono rinunciare all'eredità, senza alcuna preventiva autorizzazione, perché capaci di agire.

Come si rinuncia all'eredità

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La rinuncia va fatta, come anticipato, rendendo un'apposita dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione resa a soggetti diversi deve ritenersi nulla.  

Forma della rinuncia

La rinuncia, a differenza dell'accettazione dell'eredità, non può avvenire tacitamente: la mancata accettazione del chiamato, infatti, non è sufficiente ad essere considerata come rinuncia. 

Ad ogni modo, la dichiarazione non è soggetta a particolari requisiti di forma: il chiamato deve soltanto recarsi dal notaio o dal cancelliere e manifestare la propria volontà. Saranno questi, poi, a metterla per iscritto e a formalizzarla.

Rinuncia all'eredità: modello

Presso i tribunali, esistono dei modelli appositamente predisposti che l'erede deve compilare e sottoscrivere in presenza del cancelliere. Nella dichiarazione sono in genere indicati: oltre ai dati del rinunciante, anche i dati del defunto, la data del decesso e il luogo di ultimo domicilio in vita. 

Documentazione

La documentazione da produrre per la rinuncia all'eredità è la seguente:

  • documento di identità del rinunciante;
  • certificato di morte del de cuius;
  • copia conforme dell'eventuale testamento;
  • copia della eventuale autorizzazione del giudice tutelare, se il rinunciante è minorenne e negli altri casi previsti dalla legge.

Nullità della rinuncia

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Come già detto, la rinuncia all'eredità non è soggetta a particolari requisiti di forma. Tuttavia, occorre precisare che la dichiarazione non deve prevedere:

  • condizioni (rinuncio a condizione che ....)
  • termini (rinuncio fino al ....)
  • limitazioni (rinuncio solo a .... ma non a ....)

La legge prevede la nullità della rinuncia parziale, condizionata o a termine.

Quali sono i tempi per rinunciare all'eredità

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La rinuncia all'eredità può essere fatta nel termine di dieci anni dal giorno della morte del defunto (o dal giorno del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza che accerta lo stato di figlio, se successivo). Dieci, infatti, sono gli anni concessi dall'articolo 480 c.c. per poter accettare l'eredità e, di conseguenza, rappresentano anche il termine entro il quale va fatta la rinuncia. 

Rinuncia all'eredità in ritardo

Tuttavia, la rinuncia all'eredità effettuata in ritardo "salva" l'erede dal rispondere dei debiti del de cuius, purché egli non abbia posto in essere dei comportamenti che fanno presumere un'accettazione tacita dell'eredità (ad esempio, abbia utilizzato l'appartamento caduto in successione). 

Sul punto, anche la Cassazione ha affermato che "tenuto conto che l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere; comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità" (cfr. Cass. n. 8053/2017). 

Del resto, come previsto dall'articolo 521 c.c., la rinuncia ha effetto retroattivo e chi rinuncia all'eredità si considera come se non vi fosse mai stato chiamato.

Rinuncia all'eredità prima della morte

La rinuncia all'eredità, invece, non può mai essere fatta prima della morte. Chi vi provvede pone in essere un atto nullo e, come tale, non produttivo di alcun effetto.

Il diritto di rinunciare, in altre parole, sorge solo con la morte del de cuius e chi lo ha esercitato prima, ad esempio perché convinto che il patrimonio alla morte sarà costituito solo da debiti, si considererà erede se non presenterà la sua rinuncia dopo il decesso. 

In ogni caso, si tratta di un'ipotesi remota, perché il notaio e il cancelliere difficilmente accetterebbero una rinuncia "anticipata".

Rinuncia all'eredità dopo la successione

Chi intende rinunciare all'eredità deve tener conto anche di un altro termine: quello di tre mesi dall'apertura della successione, richiesto per effettuare l'inventario.

Detto termine va rispettato, tuttavia, solo ed esclusivamente dal chiamato all'eredità che, a qualsiasi titolo, sia in possesso di beni ereditari.

Se entro tre mesi l'inventario è stato iniziato ma non completato, il tribunale può concedere una proroga di massimo altri tre mesi. 

Decadenza dalla rinuncia

Va detto, infine, che il chiamato all'eredità decade dalla rinuncia e viene quindi considerato erede puro e semplice nei seguenti casi:

  • ha sottratto o nascosto beni ereditari;
  • è nel possesso dei beni ereditari ma non effettua l'inventario nel termine di tre mesi o entro il termine ulteriore concesso dal giudice;
  • non dichiara di rinunciare all'eredità nel termine di 40 giorni dall'esecuzione dell'inventario.

Effetti della rinuncia

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Con la rinuncia all'eredità il chiamato perde i poteri di cui era titolare (art. 460 c.c.) e viene considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. 

In pratica perde la qualità di erede retroattivamente per cui perde i poteri riconosciuti al chiamato dagli articoli 460 e 488 c.c., ovvero:

  • esercitare le azioni possessorie;
  • provvedere alla conservazione, vigilanza e amministrazione temporanea dell'eredità e vendere quei beni che non si possono conservare previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
  • rappresentare in giudizio l'eredità.

A seguito della dichiarazione di rinuncia, il rinunciante ha comunque la possibilità di ritenere le donazioni a lui fatte, in vita, dal de cuius ed ha facoltà di domandare il legato, nei limiti della quota di eredità disponibile.

Chi eredita in caso di rinuncia?

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Una volta effettuata la rinuncia, cosa accade alla quota rinunciata dall'erede? Per rispondere bisogna distinguere il caso in cui il defunto abbia redatto testamento, da quello in cui non l'abbia fatto.  

Successione senza testamento (successione legittima)

  • il rinunciante ha dei discendenti: in tal caso, i discendenti potranno accettare la quota rinunciata dal proprio ascendente (si parla di rappresentazione);
  • il rinunciante non ha discendenti (o i discendenti non sono interessati) ma ha ascendenti: il tal caso la quota si devolve agli ascendenti (madre e padre in primis);
  • il rinunciante non ha né discendenti, né ascendenti ma vi sono altri coeredi: in tal caso la quota si accrescerà agli altri coeredi (si parla di accrescimento);
  • il rinunciante non ha parenti in linea retta né coeredi: in tal caso l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse.

Successione con testamento (successione testamentaria)

  • il testatore può aver disposto, del caso in cui l'erede rinunci, mediante una sostituzione ordinaria;
  • può aver luogo, di diritto, la rappresentazione;
  • può operare l'accrescimento tra coeredi, nel caso concorrano i presupposti di cui all'art. 674 c.c. (istituzione nello stesso testamento, nell'universalità; di beni, senza determinazioni di parti o in parti uguali);
  • può operare la devoluzione agli eredi legittimi. 

Subentro dei figli del rinunciante

Per chi ha figli minorenni, la rinuncia comporta il subentro degli stessi nella sua quota ereditaria. 

Se, quindi, la rinuncia è stata fatta per la sussistenza di debiti del defunto, questi si riverseranno sui figli del rinunciante. 

Chiaramente, anche ai figli è data la possibilità di rinunciare, ma se si tratta di minorenni occorrerà un'apposita autorizzazione del giudice tutelare. L'autorizzazione è data solo in presenza di necessità o utilità evidenti del minore. 

Quanto costa fare un atto di rinuncia all'eredità

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Sia che si scelga di rivolgersi al cancelliere, sia che si scelga di rivolgersi a un notaio, la rinuncia all'eredità comporta i seguenti costi: 

  • 16 euro per la marca da bollo;
  • 200 euro per l'imposta di registro (da pagare tramite F23); 
  • onorari notarili, se si decide di rivolgersi al notaio; 
  • costi per marche da bollo e diritti di copia per la copia conforme dell'atto di rinuncia.

Revoca della rinuncia all'eredità

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La rinuncia può essere revocata dall'erede (entro 10 anni), con conseguente cessazione dei suoi effetti dalla stessa prodotti. 

La revoca, tuttavia, non è possibile se, nel frattempo, qualcun altro dei soggetti chiamati ha acquistato l'eredità. 

Essa poi, anche laddove produca effetti, lascia comunque salvi i diritti acquistati dai terzi sopra i beni dell'eredità. 

Vai alla guida La revoca della rinuncia

Come impugnare la rinuncia all'eredità

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L'ordinamento, inoltre, concede ai creditori che abbiano subito danni dalla rinuncia di proporre un'azione giudiziaria per farsi autorizzare ad accettare l'eredità rinunciata allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari. 

La rinuncia può essere impugnata anche dallo stesso rinunziante o dai suoi eredi se è stata fatta con violenza o dolo (inganno). 

L'azione per annullare la rinuncia "viziata" va promossa entro 5 anni da quando la violenza è cessata o il dolo è stato scoperto. 

Vai alla guida L'impugnazione della rinuncia all'eredità 

Mediazione obbligatoria

Si ricorda che, a partire dal 2013, è obbligatoria la mediazione per chi vuole adire le vie giudiziarie in materia di successione. 
Prima di avviare una causa, quindi, occorre dar corso a un procedimento di mediazione, davanti a un organismo riconosciuto dal ministero della giustizia, a pena di improcedibilità della domanda. 

Data aggiornamento: 3 aprile 2022