Successione testamentaria e necessaria
La successione testamentaria è quella che deriva dal testamento redatto dal de cuius e con il quale questi ha disposto dei propri beni per il periodo successivo alla morte.
Se sussiste testamento, la successione testamentaria prevale su quella di legge.
Tuttavia, occorre verificare che siano stati rispettati i vincoli posti dalla successione necessaria.
- La quota di riserva
- Successione necessaria: come si calcola la quota di legittima?
- Successione testamentaria: capacità di fare testamento
- Chi non può ricevere per testamento
La quota di riserva
Il nostro legislatore ha infatti previsto che una determinata quota di eredità, detta "quota di riserva o quota di legittima", sia sempre e comunque destinata a determinati soggetti, i cd. legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti), a prescindere dalla volontà espressa nel testamento (e, quindi, anche quando quest'ultima escluda dall'eredità i legittimari).
In altre parole, la quota di riserva o di legittima è quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né mortis causa né a titolo di liberalità, in quanto spettante per legge a soggetti legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.
Più semplicemente il legislatore, al fine di consentire che i legittimari conseguano una quota minima del patrimonio del de cuius, riconosce loro un titolo ereditario che gli consente di acquistare detta quota di patrimonio anche nel caso in cui, al momento dell'apertura della successione, detta quota non sia compresa nel relictum in quando il loro dante causa ne ha disposto con atti inter vivos o con testamento.
Così dicendo, il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:
- la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre;
- la quota di legittima (o riserva), della quale il testatore non può disporre a favore degli eredi legittimi o estranei perché spettante, per legge, ai legittimari.
Successione necessaria: come si calcola la quota di legittima?
Al fine di stabilire quale parte dell'eredità (ossia del relictum) vada attribuita al legittimario affinché sia soddisfatta la propria quota di legittima, è necessario rapportare il valore della quota riservata al relictum (al netto dei debiti).
La quota del legittimario è quindi calcolata in base al rapporto tra la quota riservata del legittimario ai sensi dell'art. 537 c.c. e la massa ereditaria, calcolata ai sensi dell'art. 556 c.c..
A tal proposito, ricordiamo che l'articolo 556 c.c. enuncia che, al fine di determinare la quota disponibile, si forma una "massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione secondo il loro valore determinato in base alle regole dettato negli articoli da 747 a 750 e, sull'asse così formato, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre."
Vedi anche: "Le quote ereditarie nella successione necessaria"
Esempio pratico
Per comprendere meglio, facciamo un esempio pratico
Tizio, decedendo, lascia un'eredità del valore di 120 e 20 debiti; in vita ha effettuato donazioni per 40. Ammettiamo che l'unica legittimaria sia la moglie Tizia.
La massa per calcolare la porzione di Tizia si calcola così (riunione fittizia):
1) art. 556 c.c.: sottraggo al relictum i debiti e sommo il donatum = 140;
2) art. 540 c.c.: a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio calcolato ai sensi del 556 c.c. = 70
3) la quota che Tizia ha diritto a ricevere, in quanto legittimaria, è pari a 70/100 del relictum (calcolato al netto dei debiti).
Quindi, nel caso i 70 non trovassero capienza all'interno del patrimonio relitto, Tizia dovrà agire in riduzione nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius.
Successione testamentaria: capacità di fare testamento
Sul presupposto che, alla luce di quanto sinora detto, la possibilità di redigere testamento è sempre vincolata al rispetto delle quote di riserva e, quindi, è limitata alla cd. quota disponibile, vediamo chi può fare testamento. La successione testamentaria, infatti, presuppone che il testatore sia capace di redigere testamento.
Il legislatore dispone che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono, pertanto, identificati come incapaci i seguenti soggetti:
i minorenni;
gli interdetti per infermità mentale i quali, come ricordato nella sentenza della Suprema Corte 31.03.2011, n. 7477, diventano legalmente incapaci solamente al momento della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 421 c.c. con la conseguenza che, il testamento redatto anche durante la fase di giudizio, resta valido salvo si dimostri l'incapacità di intendere e di volere al momento della testamenti factio;
i soggetti che, sebbene non interdetti, siano stati incapaci di intendere e volere al momento della testamenti factio. In tal caso sarà a carico di chi intende dimostrare l'incapacità del testatore addurre elementi che facciano ritenere il testatore incapace. La Suprema Corte, nella sentenza 05.01.2011, n. 230, ha ribadito che, ai fini della valutazione dello stato psichico del testatore, possono desumersi elementi utili anche dalla medesima scheda testamentaria.
Quid
iuris in riferimento ai soggetti non previsti dal legislatore,
come gli inabilitati ed i beneficiari di amministrazione di sostegno?
La norma contenuta nell'art. 591 c.c., prevedendo i casi in cui è
fatto divieto di testare, è norma speciale che non si applica
analogicamente: le ipotesi di divieto sono quindi tassative.
In dottrina è stato sollevato il paradosso relativo al minore emancipato: nonostante possa essere stato autorizzato a sposarsi e a continuare l'impresa, egli non può fare testamento.
Chi non può ricevere per testamento
Per quanto concerne i soggetti che non possono ricevere per testamento, il legislatore ha elencato il tutore ed il protutore, il notaio, i testimoni e l'interprete nel caso di testamento pubblico, del soggetto che ha redatto o ha ricevuto il testamento segreto, anche se fatte per interposta persona.
Aggiornamento: ottobre 2019