Il testamento pubblico
- Cos'è il testamento pubblico
- La redazione del testamento pubblico
- Elementi e vantaggi del testamento pubblico
- Identificazione del testatore
- La forma del testamento pubblico
- La sottoscrizione del testatore
- Testatore muto, sordo o sordomuto
- Adempimenti successivi alla redazione
- La giurisprudenza sul testamento pubblico
Cos'è il testamento pubblico
Il testamento pubblico è quel tipo di testamento che viene scritto dal notaio con le dovute formalità, dopo che il testatore gli ha espresso le sue ultime volontà davanti a due testimoni.
La redazione del testamento pubblico
Ogni testamento, per essere valido, deve essere redatto in una delle forme previste dal nostro ordinamento.
Tra queste, oltre al testamento olografo e al testamento segreto, vi è, appunto, il testamento pubblico.
Rispetto alle altre forme di testamento, quella in analisi risponde all'esigenza di dare alle intenzioni espresse la particolare forza probatoria dell'atto pubblico e di renderne più sicura la custodia.
Elementi e vantaggi del testamento pubblico
Uno dei vantaggi del testamento pubblico è quello di poter essere disposto da tutti, anche da coloro che non sanno o non possono scrivere.
Le volontà del testatore, infatti, sono dichiarate al notaio, il quale provvederà a ridurle per iscritto. Dopodiché sarà sempre il notaio che leggerà il testamento al testatore in presenza di due testimoni.
Come disposto dall'articolo 603 del codice civile nel testamento è fatta menzione di ciascuna di tali due formalità.
A tal proposito si sottolinea che la scritturazione del testamento, nei fatti, può essere fatta anche da persona diversa dal notaio (come ad esempio una dattilografa), pur sempre sotto la sua guida.
Ad essa, inoltre, si può provvedere anche senza la presenza dei testimoni, che è richiesta espressamente solo per la dichiarazione della volontà e la lettura dell'atto.
Identificazione del testatore
Il notaio che si appresta a redigere un testamento pubblico deve preventivamente provvedere ad accertare l'identità personale del testatore, anche attraverso due fidefacenti se non lo conosce, e la sua capacità di esprimere una volontà che sia valida.
Il notaio, infatti, deve limitarsi a esprimere tale volontà in una forma giuridica appropriata, ma non può in nessun modo influenzarla o tradirla.
La forma del testamento pubblico
La redazione del testamento pubblico soggiace a un rigido formalismo.
Oltre a quanto già visto, infatti, il codice civile prevede che nel testamento vengano indicati il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione.
Tale atto, inoltre, deve essere sottoscritto sia dal testatore, che dal notaio, che dai due testimoni.
La giurisprudenza ha precisato che "il testamento pubblico è nullo se non sia sottoscritto dal testatore con il nome e cognome per esteso, cioè con il prenome e il nome patronimico risultanti dagli atti dello stato civile". La nullità è però esclusa se, dopo aver indicato correttamente il proprio cognome, il testatore usi un nome abitualmente utilizzato nella cura dei propri affari e interessi e con il quale generalmente è conosciuto nella vita di relazione o, invece del primo, un nome qualunque di quelli attribuitigli (Cass. n. 1999/1966).
La sottoscrizione del testatore
Con particolare riferimento alla sottoscrizione del testatore, l'articolo 603 c.c. sottolinea che, se questi non può sottoscrivere il testamento o può farlo solo con grande difficoltà, deve dichiararne la causa.
Il notaio, poi, deve menzionare tale dichiarazione prima di leggere l'atto.
Si precisa che la causa impeditiva della sottoscrizione può essere rappresentata da qualsiasi impedimento fisico, anche solo temporaneo, e non necessariamente da una vera e propria malattia. Se però essa manca il testamento non sottoscritto è nullo.
Testatore muto, sordo o sordomuto
Per il testatore muto, sordo o sordomuto valgono, poi, delle disposizioni particolari, che sono quelle stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di tali soggetti.
In particolare, quando il testatore sia del tutto privo dell'udito, egli deve leggere l'atto e di tale circostanza deve essere fatta menzione nell'atto stesso.
Se, invece, il testatore è muto o sordomuto è necessario ricorrere all'interprete. Se poi egli sa leggere, deve scrivere alla fine dell'atto, prima di sottoscriverlo, che lo ha letto (cosa che, ovviamente, va prima fatta) e che lo riconosce come conforme alla sua volontà. Se, invece, il testatore non sa leggere, è necessario che uno dei testimoni (che in simili ipotesi devono essere quattro) capisca il linguaggio dei segni o che intervenga un apposito interprete.
Adempimenti successivi alla redazione
Una volta che il notaio abbia ricevuto un testamento pubblico, egli è tenuto, nel termine di dieci giorni, a presentarne una copia autentica in busta chiusa all'archivio notarile. Essa va compilata, firmata, munita di ceralacca e dotata dell'impronta del sigillo notarile.
Venuto a conoscenza della morte del testatore, inoltre, il notaio deve comunicare agli eredi e ai legatari dei quali conosca la residenza o il domicilio l'esistenza del testamento e dargli esecuzione trasferendolo dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi.
La giurisprudenza sul testamento pubblico
Ecco alcune massime rilevanti in materia di testamento pubblico:
Cassazione n. 8690/2019
Nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi.Cassazione n. 8346/2014
Cassazione n. 2743/2012
L'obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 603, terzo comma, c.c. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l'atto, sussiste solamente nell'ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l'impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l'unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell'atto.