L'avallo

I titoli di credito

Cos'è l'avallo dell'assegno o della cambiale, quali sono i suoi effetti, che forma deve avere. Guida con giurisprudenza della Cassazione e di merito

 

Cos'è l'avallo

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L'avallo è la dichiarazione, apposta sulla cambiale o sul foglio di allungamento, con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce in tutto o in parte il pagamento del titolo per uno degli obbligati cambiari.  

In altre parole, per mezzo dell'avallo, l'avallante presta una garanzia personale in favore del traente, dell'emittente o di un girante, divenendo egli stesso obbligato cambiario e assumendo gli stessi obblighi del garantito (c.d. avallato).

Effetti dell'avallo

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Ai sensi dell'art. 37 del r.d. 1669/33, c.d. legge cambiaria, l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato; di conseguenza, in forza della natura cartolare della garanzia, l'obbligazione non può essere sottoposta a condizione e l'avallante risponde nei confronti di ogni successivo portatore della cambiale al pari dell'avallato, ovvero in via principale, quando assume la garanzia dell'emittente, o in via di regresso, quando assume a garanzia del traente o di un girante. 

L'avallante, quindi, è chiamato a soddisfare il diritto portato dal titolo in modo autonomo, senza poter opporre al creditore cambiario né le eccezioni di natura personale eventualmente spettanti all'avallato né il beneficio di escussione

Una volta soddisfatta l'obbligazione cambiaria ed effettuato il pagamento della somma, l'avallante può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, oltre agli interessi e alle spese, nei confronti dell'avallato e dei soggetti cambiariamente obbligati verso quest'ultimo.

Forma dell'avallo

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La dichiarazione di garanzia, espressa con la dicitura "per avallo" o altre equivalenti, può essere apposta all'atto dell'emissione della cambiale ovvero successivamente, purchè prima della scadenza dell'effetto. Ex art. 36 l. camb., l'avallo deve indicare per chi è dato; se l'avallante omette di indicare l'avallato, l'avallo si ritiene dato per il traente in caso di cambiale tratta e per l'emittente in caso di cambiale propria. 

A far sorgere l'obbligazione di garanzia è sufficiente anche la sola sottoscrizione dell'avallante sulla faccia anteriore della cambiale a condizione che la sottoscrizione non sia del trattario, del traente o dell'emittente

La firma estravagante dei soggetti la cui sottoscrizione compare già nella faccia anteriore della cambiale, invero, si sottrae alla presunzione di avallo ed è considerata unicamente firma di traenza, di accettazione, di emittenza. 

Giurisprudenza in tema di avallo

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Di seguito alcune delle massime giurisprudenziali più rilevanti in materia di avallo: 

Trib. Catania Sezione IV civile sentenza del 28.9.2017 n. 4101

La firma apposta dall'avallante ad una cambiale da luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, giacchè la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, per cui solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., e non anche nei rapporti tra avallante e avallato.

Cassazione civile Sezione I sentenza del 20/10/2014 n. 22186

La firma apposta dall'avallante ad una cambiale da luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988 c.c., non anche nei rapporti tra avallante e avallato. Nell'ambito dei quali l'avallato che agisca sulla base del solo rapporto causale sottostante deve dimostrare che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore a mezzo di una esplicita dichiarazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c., oltre che depositare il titolo cambiario in originale a norma del R.D. n. 1669 del 1933, art. 66, comma 3 (cfr. al riguardo, ex multis, Cass. n. 16859/04). 

Cassazione civile Sezione III sentenza del 03/03/2010 n. 5086

La sottoscrizione di un assegno bancario per avallo comporta: 

a) che la garanzia prestata dal terzo non si estende, salva la dichiarazione di una volontà diversa, al rapporto causale intercorrente tra creditore e debitore principale; 

b) che la garanzia cessa nel caso di prescrizione dell'azione cartolare e non può essere invocata dal creditore che esercita l'azione causale. 

E' pur vero che alla dichiarazione di avallo può affiancarsi una promessa extracambiaria di garanzia personale per l'adempimento del debito portato dalla cambiale o di quello risultante da un rapporto causale sottostante, ma l'esistenza di tale obbligazione fideiussoria non è desumibile, in via presuntiva, dalla sola dichiarazione di avallo, dovendo essere fornita la prova di una volontà espressamente diretta ad assumerla, in conformità di quanto previsto all'art. 1937 c.c.

Cassazione civile Sezione III sentenza del 19/11/2007 n. 23922 

Non basta che sia prestato l'avallo perchè sussista la fideiussione, a questo fine occorrendo la dimostrazione - che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni - che l'avallante si è obbligato anche in qualità di fideiussore mediante un'espressa manifestazione di volontà ai sensi dell'art. 1937 c.c. 

Ove, peraltro, tale dimostrazione sia fornita, si cumulano nel medesimo soggetto le obbligazioni di fideiussore ed avallante e risulta interamente applicabile la disciplina della fideiussione.

 

Pur costituendo, al pari della fideiussione, un'obbligazione di garanzia, l'avallo se ne distingue per i caratteri di letteralità, astrattezza ed autonomia che lo connotano. Per questo generalmente si esclude che all'avallo sia indiscriminatamente applicabile la disciplina della fideiussione e si ritiene che la detta disciplina sia applicabile nei limiti in cui risulta compatibile con gli indicati caratteri.

Data: 15 gennaio 2020

Vedi anche la guida I titoli di credito