L'azione cambiaria
Avv. Laura Bazzan - Cos'è l'azione cambiaria, come si promuove, le differenza tra l'azione cambiaria diretta e l'azione di regresso, i requisiti necessari
Cos'è l'azione cambiaria
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L'azione cambiaria è il rimedio giudiziale esperibile dal creditore in seguito al mancato pagamento della cambiale. Più precisamente, quando all'atto della presentazione della cambiale il trattario (in caso di cambiale tratta) o l'emittente (in caso di cambiale pagherò) non adempiono e la cambiale resta insoluta, il portatore può ottenere il pagamento promuovendo, a sua scelta, procedimento di ingiunzione, procedimento di cognizione ovvero procedimento esecutivo contro gli obbligati principali (c.d. azione cambiaria diretta) o contro gli obbligati di regresso (c.d. azione cambiaria di regresso) ex art. 49 r.d. 1669/33, c.d. legge cambiaria.
Vedi anche la guida I titoli di credito
L'azione cambiaria diretta
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L'azione diretta è promuovibile dal portatore contro gli obbligati principali (accettante e avallanti in caso di cambiale tratta, emittente e avallanti in caso di cambiale pagherò) senza particolari formalità. L'accoglimento della domanda, invero, è subordinato solo alla prova del mancato pagamento, che può essere fornita in qualunque modo. L'esercizio dell'azione non è sottoposto ad alcun termine decadenziale ma si prescrive entro tre anni dalla data di scadenza della cambiale.
L'avallante che abbia provveduto al pagamento del portatore può a sua volta agire con azione cambiaria diretta nei confronti dell'avallato.
L'azione cambiaria di regresso
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L'azione di regresso è promuovibile dal portatore contro gli obbligati di regresso (traente, girante e avallanti in caso di cambiale tratta, giranti e avallanti in caso di cambiale pagherò), anche cumulativamente, quando ricorrono le seguenti condizioni:
- presentazione all'accettazione
in caso di cambiali con scadenza a certo tempo vista la presentazione deve avvenire entro un anno dall'emissione, in caso di cambiali in cui è previsto un termine la presentazione deve avvenire nel termine stesso;
- presentazione al pagamento
la presentazione al pagamento nel termine stabilito non è necessaria soltanto quando sia già stato levato protesto per mancata accettazione ovvero sia frattanto intervenuto il fallimento dell'emittente o del trattario;
- elevazione del protesto
il protesto non è necessario soltanto in presenza di clausole cambiarie quali senza spese, senza protesto, o equivalenti; negli altri casi, l'omissione di tale adempimento comporta decadenza dall'azione. Dalla data del protesto, ovvero dalla data della scadenza nei casi in cui il protesto non è necessario, decorre altresì il termine prescrizionale pari ad un anno per l'esercizio dell'azione;
- obbligo di avviso
a pena del risarcimento del danno, seppur nei limiti della cambiale insoluta, il portatore deve avvisare il proprio girante e gli eventuali avallanti. L'avviso può avvenire in qualunque modo, compreso il rinvio della cambiale.
L'obbligato di regresso che paga la cambiale, può rivalersi sugli obbligati precedenti; per contro, l'azione cambiaria non è concessa all'obbligato pagante nei confronti degli altri obbligati cambiari per i quali valgono le regole sulle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298-1299 c.c.
L'obbligato di regresso che paga la cambiale, può rivalersi sugli obbligati precedenti; per contro, l'azione cambiaria non è concessa all'obbligato pagante nei confronti degli altri obbligati cambiari per i quali valgono le regole sulle obbligazioni solidali di cui agli artt. 1298-1299 c.c.
Data: 15 gennaio 2020