La girata
Cos'è la girata dell'assegno o della cambiale, in cosa consiste, qual è la sua natura giuridica, la forma e il contenuto, la girata in bianco, la girata piena e la girata impropria
Cos'è la girata
La girata è la dichiarazione scritta sul retro di un assegno o di una cambiale con la quale il creditore c.d. girante ordina al debitore cartolare di pagare la somma indicata ad un altro soggetto c.d. giratario.
Il titolo può essere girato anche più di una volta ma tutti coloro che firmano per girata si assumono la responsabilità del pagamento (eccetto il caso della cosiddetta girata senza garanzia" dove la dicitura "senza garanzia" consente al girante di esclude la propria responsabilità cambiaria nel caso in cui il titolo non venga pagato).
La natura giuridica
Tecnicamente la girata, viene definita come un negozio giuridico cartolare (ossia intrinsecamente legato al documento), unilaterale ed astratto, contenente un ordine di pagamento che assolve la duplice funzione di trasferimento, (in quanto trasferisce il diritto di credito riportato nel titolo al giratario), e di garanzia, (in quanto il girante diviene a sua volta obbligato cambiario, solidalmente responsabile in caso di inadempimento).
Nel caso della cambiale, la girata può essere impedita con l'apposizione della dicitura "non all'ordine" o altre equivalenti in modo che il titolo divenga trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione di credito ordinaria.
Forma e contenuto della girata
La girata è scritta e sottoscritta dal girante; quando contiene solo tale sottoscrizione, o comunque non riporta l'indicazione del giratario, la girata è detta in bianco, quando viene indicato anche il giratario, la girata è detta piena.
La girata in bianco
Ai sensi dell'art. 18 r.d. 1669/33, c.d. legge cambiaria, se la girata è in bianco, il portatore può: riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata; trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.
La girata al portatore è nulla ma vale come girata in bianco.
La girata piena
La girata piena può essere apposta direttamente sul titolo (sulla faccia anteriore o a tergo) ovvero sull'allungamento; la girata in bianco, invece, può non può comparire sulla faccia anteriore. La girata deve essere
incondizionata, ogni eventuale condizione si ha per non apposta, inoltre, non può darsi girata parziale valevole solo per una parte dell'importo indicato. Se la girata viene apposta in seguito al protesto, ex art. 25 l. camb., vengono trasferiti solo i diritti cambiari del cedente, esposti a tutte le eccezioni che sarebbero state opponibili al girante.
La girata impropria
Quando la girata non produce taluno dei suoi effetti tipici è detta impropria.
In particolare, la girata impropria, può essere espressa mediante le seguenti formule:
- per procura (o per incasso): in questo caso, la girata non trasferisce la proprietà del titolo ma soltanto la sua detenzione. Il giratario, quindi, agisce come mandatario incassando la cambiale in nome e per conto del girante senza poterla girare ulteriormente se non per procura.
- in garanzia (o in pegno): in questo caso, il girante costituisce un pegno sul credito portato dal titolo in favore del giratario suo creditore a garanzia dell'adempimento. Il giratario, quindi, diviene creditore pignoratizio e non può girare ulteriormente il titolo di credito se non per procura.
Data: 15 gennaio 2020
Vedi anche la guida I titoli di credito