Diritti dell'usufruttuario
Cosa è legittimato a fare il titolare del diritto di usufrutto
- I diritti dell'usufruttuario
- Possesso della cosa
- Frutti
- Locazione, usufrutto e cessione
- Indennità per i miglioramenti
I diritti dell'usufruttuario
L'usufruttuario gode di un'ampia serie di diritti che può esercitare con riferimento ai beni oggetto dell'usufrutto.
Possesso della cosa
Il primo diritto che compete all'usufruttuario è sicuramente quello di conseguire il possesso della cosa, acquisendo una relazione immediata con la stessa per servirsene, amministrarla e farne propri i frutti, senza che a tal fine sia necessaria la collaborazione del nudo proprietario o di altri soggetti (tipico carattere dell'immediatezza, che accomuna tutti i diritti reali di godimento).
Frutti
All'usufruttuario spettano, inoltre, tutti i frutti, tanto naturali quanto civili, che la res produrrà fino all'estinzione dell'usufrutto.
A al proposito si precisa che laddove il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento del bene oggetto del diritto entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di durata maggiore, i frutti si ripartiscono tra l'uno e l'altro in proporzione alla durata del rispettivo diritto nel periodo di riferimento. Tale proporzione riguarda anche le spese per la produzione e il raccolto.
Locazione, usufrutto e cessione
Tra le facoltà concesse all'usufruttuario, meritano di essere menzionate anche quella di locare il bene e quella di concedere ipoteca sull'usufrutto (mentre tale soggetto non è legittimato a costituire servitù a carico del fondo). L'usufruttuario può inoltre cedere il proprio diritto per un tempo determinato o perfino sine die (sempre fermo restando il limite della vita dell'originario usufruttuario).
Indennità per i miglioramenti
Nel caso in cui, infine, l'usufruttuario abbia apportato alla res dei miglioramenti, i quali persistano alla data della cessazione, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del nudo proprietario, quest'ultimo dovrà corrispondere al primo un'indennità determinata in base al maggior valore arrecato alla cosa (cfr. art. 985 c.c.).
Fino a quando detto credito non viene regolarmente soddisfatto, peraltro, è riconosciuta al titolare dell'usufrutto una particolare forma di garanzia: il diritto di ritenzione della cosa goduta, ossia la facoltà legittima di rifiutare la restituzione del bene, paralizzando così la pretesa del dominus.
Aggiornamento: Marzo 2017