Cassazione: mantenimento anche al coniuge non convivente
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 17537/2003) ha stabilito che la mancata instaurazione di una effettiva convivenza tra i coniugi non preclude il diritto all'assegno di separazione.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che la norma in materia "non richiede, quale presupposto per il sorgere del diritto all'assegno, l'instaurazione di una effettiva convivenza tra i coniugi e che nell'ipotesi in cui detto elemento fattuale non sussista occorre far riferimento al tenore di vita che ciascun coniuge aveva diritto di aspettarsi in conseguenza del matrimonio".
La Corte ha inoltre sottolineato che "la mancata convivenza può trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi, ed alla quale comunque non può attribuirsi, in difetto di pronuncia di addebito, efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio".