Cassazione: strumentalità e provvisorietà del provvedimento cautelare
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 4964/2004) ha stabilito che "il provvedimento cautelare, - come quello emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., - assolve unicamente la funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante l'eliminazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, ed è caratterizzato, oltre che dalla strumentalità, dalla provvisorietà, atteso che non è idoneo a regolare il rapporto in via definitiva e che è destinato a rimanere assorbito o superato dagli altri provvedimenti che possono essere successivamente emessi nel corso del giudizio, anche nel medesimo grado".