La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 3017/2004) ha stabilito che, in caso di eccesso di velocitā, la mancata contestazione immediata della violazione, non necessita di particolare motivazione nel caso in cui l'apparecchiatura utilizzata non consenta la rilevazione dell'illecito prima del transito del veicolo.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustivitā, alcuni casi di impossibilitā di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocitā, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia giā a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilitā di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".
Infine, la Corte ha precisato che "ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, č sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilitā di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalitā di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale".