La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 7012/2004) ha stabilito che "la stipulazione di un contratto a tempo parziale con l'inosservanza dei requisiti di forma previsti dall'art. 5 d.l. 726/84, conv., con modificazioni, nella l. 863/84, non comporta l'automatica sostituzione della disciplina relativa a tale tipo di rapporto con quella prevista per i rapporti a tempo pieno sia perché manca una disposizione in tal senso, analoga a quella dettata in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, sia perché la normativa sul rapporto a tempo parziale mira a soddisfare le esigenze delle parti contrapposte e intende particolarmente garantire il rispetto della volontà di entrambe e deve invece farsi applicazione della regola di cui all'art. 1419, comma 1, c.c."