Quando il giudice penale deve provvedere in merito alle spese della parte civile, provvede in maniera analoga a quanto dispone l'articolo 91 del codice di procedura civile. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Corte (sentenza n. 39600/2011) facendo rilevare che "In tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, attesa la loro pertinenza ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale, il regime adottato dal legislatore in via ordinaria, con il primo comma dell'art. 541 Cpp, è fondato sul criterio di soccombenza in analogia con quanto disposto all'articolo 91 Cpc". Sulla base di questa analogia si deve ritenere che per il giudice sia quindi possibile anche disporre la compensazione parziale o totale delle spese se ricorrono giusti motivi. Per queste ragioni in appello chi interpone uno specifico gravame sul punto ha l'obbligo di motivare circa le ragioni per cui esclude la ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese legali.
Scarica il testo della sentenza 39600/2011
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