In tema di danno cagionato da animali, la responsabilità del padrone è legata non tanto al carattere privato o pubblico dell'area quanto alla sua apertura o meno al pubblico transito. È questo il contenuto della sentenza n. 26205, depositata il 6 dicembre 2011. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto responsabile il padrone di un cane per le lesioni subite da un postino che si era introdotto nel vialetto di casa del convenuto, senza citofonare, per consegnare la posta. Dopo che i giudici territoriali avevano riconosciuto la responsabilità del proprietario del cane condannandolo al pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, l'uomo proponeva ricorso per cassazione. La terza sezione civile, rigettando la tesi sostenuta dal ricorrente (che aveva sostenuto che la Corte d'Appello di Venezia ha erroneamente omesso di applicare nei confronti del postino la presunzione di responsabilità di cui all' art. 2054 c.c.) ha invece affermato che "l'applicabilità del1'art. 2054 c.c. non si collega tanto al carattere privato o pubblico dell'area quanto alla sua apertura o no al pubblico transito. La pericolosità del fenomeno circolatorio é proprio legata alla pluralità dei soggetti coinvolti nel caso in cui lo stesso si svolga su aree aperte al pubblico, mentre tale carattere é assente cave la circolazione non sia consentita ad un numero indeterminate di soggetti. La relativa diversità di disciplina appare pertanto ragionevole". La Corte ha poi concluso aggiungendo che, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente in riferimento all'art. 2052 c.c., per la parte in cui tale disposizione non esclude dalla propria sfera di applicabilità il danno cagionato da animali in un'area non aperta al pubblico, la pericolosità dell'animale permane infatti anche in aree non aperte al pubblico ed é conforme a costituzione l' applicazione della norma sia in riferimento ad aree aperte al pubblico che nel caso contrario".
Consulta testo sentenza n. 26205/2011
Consulta testo sentenza n. 26205/2011
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