Con sentenza n. 2103, depositata il 14 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di separazione, finisce anche il comodato della casa data alla nuora. Infatti l'occupazione, in questo caso diventa sine titulo, determinando la restituzione del bene. I giudici di legittimità, hanno così rigettato il ricorso di una donna che abitava, in virtù del contratto di comodato nell'immobile di proprietà del suocero. Nella parte motiva della sentenza si legge che "è necessario attribuire rilevanza al dato oggettivo dell'uso cui la cosa è destinata". Nel caso di specie c'era stata una specifica destinazione a casa familiare e tale destinazione, secondo la Corte , "è incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza che caratterizzano il comodato cosiddetto precario e che legittimano la cessazione ad nutum del rapporto su iniziativa del comodante". Secondo la Corte "il vincolo di destinazione, pertanto, appare idoneo a conferire all'uso, cui la cosa doveva essere destinata, il carattere di termine implicito della durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata, ma è strettamente correlata alla destinazione impressa e alle finalità cui essa tende". La vicenda processuale vede come protagonisti un suocero e sua nuora. Il primo aveva concesso in comodato alla nuora una casa che doveva diventare la casa familiare. Quando questa però si è separata dal marito non aveva voluto sentire ragioni aveva rifiutato di restituire la casa che gli era stata concessa proprio in ragione del matrimonio. Il suocero dunque aveva interessato la giustizia per chiedere la condanna della nuora all'immediata riconsegna del bene e al risarcimento dei danni per l'importo di quindicimila euro. In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda volta ad ottenere il rilascio dell'immobile in quanto il comodato era da ritenersi precario ex art. 1810 c.c. La donna proponeva appello e la Corte distrettuale lo respingeva, sostenendo che l'appellato fosse l'unico proprietario. Infatti, l'attore, aveva dato in comodato l'appartamento al fine di adibirlo ad abitazione familiare del figlio e dell' appellante. Sta di fatto che il provvedimento che regolava la separazione non aveva assegnato all'appellante l'appartamento come casa coniugale. La donna proponeva ricorso per cassazione. Rigettando il ricorso e spiegando le ragioni della legittimità del provvedimento emesso dalla Corte distrettuale, la Corte, citando una sentenza delle Sezioni Unite, a riguardo, n. 13603/2004, ha inoltre aggiunto che "secondo tale orientamento, il comodato adibito ad uso casa coniugale rientrerebbe nell'ipotesi di cui al comma l dell'art. 1809 c.c., la cui restituzione, pertanto, è legata al termine dell'utilizzo. Nel caso in esame, essendo venuta meno la convivenza ed in mancanza di un provvedimento giudiziale di assegnazione del bene oggetto di comodato, è venuto meno anche lo scopo di quest'ultimo".
Consulta testo sentenza n. 2103/2012
Consulta testo sentenza n. 2103/2012
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