Sulla base di questo principio di diritto la Corte ha annullato una precedente condanna inflitta a un marito per essersi sottratto agli obblighi assistenziali inerenti la potestà genitoriale e la qualità di coniuge.
La Corte di Cassazione ha fatto notare che l'imputato non ha fatto venir meno i mezzi di sussistenza ai figli minori e in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., ha ritenuto sussistente la giusta causa, in quanto, al momento del suo abbandono, il marito ha lasciato alla moglie una lettera manifestando una situazione di intenso disagio coniugale, fatto non preso in considerazione nei precedenti giudizi e che ha portato la Cassazione ad annullare la precedente sentenza rinviando ad un'altra sezione della Corte d'Appello, affinché tenga conto dei fatti sopra descritti.
Riferimenti normativi:Art. 570 codice penale: (Violazione degli obblighi di assistenza familiare). Libro secondo, Titolo XI: Dei delitti contro la famiglia (Artt. 556 - 574)