L'Inps, con messaggio n. 18728 del 15 novembre 2012, fornisce chiarimenti in merito al campo di applicazione soggettivo relativo alle modalità di presentazione delle domande di permessi di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, dal 1° ottobre 2012, devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il web, i patronati o il contact center multicanale secondo quanto disposto con la circolare n. 117 del 27 settembre 2012.
L'Istituto, in particolare, sottolinea che è stata innovata solo la modalità di presentazione della domanda e non l'ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all'Istituto l'istanza medesima e quindi, l'obbligo di invio telematico previsto nella circolare n. 117 del 2012, riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP.
Di conseguenza - si legge nel messaggio - con riferimento alle domande presentate da quest'ultima categoria di lavoratori, si rappresenta che le strutture territoriali dovranno dichiarare l'incompetenza dell'Istituto e darne comunicazione al soggetto interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione è esclusivamente il datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico ai sensi dell'art 33, comma 4, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art 2, comma 2, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151.
Vai al testo della legge 104/1992
L'Istituto, in particolare, sottolinea che è stata innovata solo la modalità di presentazione della domanda e non l'ambito soggettivo degli utenti tenuti a presentare all'Istituto l'istanza medesima e quindi, l'obbligo di invio telematico previsto nella circolare n. 117 del 2012, riguarda esclusivamente la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con copertura assicurativa presso la gestione ex INPDAP.
Di conseguenza - si legge nel messaggio - con riferimento alle domande presentate da quest'ultima categoria di lavoratori, si rappresenta che le strutture territoriali dovranno dichiarare l'incompetenza dell'Istituto e darne comunicazione al soggetto interessato, precisando, altresì, che competente alla concessione di tali benefici per il personale in questione è esclusivamente il datore di lavoro, cui fa carico il relativo onere economico ai sensi dell'art 33, comma 4, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art 2, comma 2, del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151.
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