La responsabilità per cose in custodia obbliga un soggetto a risarcire il danno per il solo fatto di essere il custode della cosa che lo ha cagionato

Cos'è la responsabilità da cose in custodia

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La responsabilità del custode è disciplinata dall'articolo 2051 del codice civile. Si tratta di una responsabilità di tipo rigorosamente oggettivo, che fa capo ad un soggetto a prescindere da ogni valutazione circa eventuali profili di colpa del responsabile, per il solo fatto di ricoprire il ruolo di custode della cosa che ha cagionato il danno verificatosi e lo obbliga a risarcire il danno.

Art. 2051 c.c. onere della prova

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Al fine di poter fondare la risarcibilità del danno ex art. 2051, dunque, per il danneggiato è sufficiente provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, rimanendo del tutto estraneo alla struttura della previsione normativa il profilo del comportamento del custode. Il custode, dunque, non potrà sottrarsi alla responsabilità dimostrando semplicemente di aver adottato le regole di diligenza e le cautele idonee ad impedire l'evento.

Sul custode incombe, quindi, una presunzione di responsabilità, che riveste carattere oggettivo e che può essere superata solo dimostrando rigorosamente che l'evento dannoso è derivato da caso fortuito.

È da segnalare, ancora, che, nel caso in cui non risulti compiutamente provata la concreta causa del danno, resterà a carico del custode il rischio del fatto ignoto.

Cose in custodia e caso fortuito

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Come appena accennato, solo il caso fortuito può sollevare il custode da responsabilità.

Nel dettaglio, il caso fortuito si verifica:

  • quando, nella sequenza degli eventi, si inserisce un fattore esterno di per sé idoneo a produrre l'evento dannoso (cd. caso fortuito
    autonomo);
  • nel caso in cui il danno è prodotto direttamente dalla cosa in custodia, ma in conseguenza di un fattore esterno imprevedibile che abbia inciso sulla stessa (cd. caso fortuito incidentale).

La rilevanza esimente del caso fortuito attiene al profilo strettamente causale, con conseguente inversione dell'onere della prova, per cui all'attore competerà provare l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre farà capo al custode che intenda sgravarsi dalla responsabilità la prova dell'esistenza di un fattore estraneo che rivesta le dette caratteristiche del caso fortuito.

Art. 2051 c.c. colpa del danneggiato

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Il fattore esterno idoneo a integrare il caso fortuito può essere individuato tanto in un evento naturalistico, quanto in un comportamento dello stesso danneggiato.

A tale ultimo proposito si segnala la sentenza della Corte di cassazione n. 2483/2018, ove si legge che "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito".

Il custode

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Data la rilevanza centrale che assume il rapporto di custodia nell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., dunque, è importante specificare bene il significato della figura del custode.

La giurisprudenza si è a lungo dibattuta in materia. La corrente giurisprudenziale maggioritaria individua il custode in quel soggetto che, di fatto, ha la disponibilità del bene, situazione che gli consente, pur in mancanza di uno specifico obbligo, di effettuare un efficace controllo e di intervenire tempestivamente in caso di pericolo, al fine di eliminare o attenuare le conseguenze dannose.

Una corrente giurisprudenziale minoritaria, invece, individua il custode in quel soggetto al quale fa capo il godimento della cosa e che è in grado, dunque, di trarne profitto.


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