Con la sentenza n. 23426/2012, la Corte di Cassazione torna sul tema del tradimento e dell'addebito della separazione, ricordando che grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
In particolare, i giudici della prima sezione civile del Palazzaccio, confermando le precedenti decisioni in tema di prova dell'addebito della separazione (Cass., 14 febbraio 2012, n. 205 e Cass., 26 settembre 2011, n. 19606) hanno ritenuto illegittimo l'addebito a carico del marito per la rilevata insufficienza di prove a fondamento della «condotta deprecabile» attuata da lui: sono irrilevanti le numerose relazioni extraconiugali, da cui sono nati dei figli, l'abbandono del tetto coniugale e il disinteresse per la famiglia legittima.
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In particolare, i giudici della prima sezione civile del Palazzaccio, confermando le precedenti decisioni in tema di prova dell'addebito della separazione (Cass., 14 febbraio 2012, n. 205 e Cass., 26 settembre 2011, n. 19606) hanno ritenuto illegittimo l'addebito a carico del marito per la rilevata insufficienza di prove a fondamento della «condotta deprecabile» attuata da lui: sono irrilevanti le numerose relazioni extraconiugali, da cui sono nati dei figli, l'abbandono del tetto coniugale e il disinteresse per la famiglia legittima.
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