L'addebito della separazione trova fondamento nell'articolo 151 codice civile, il quale prevede che essa debba essere espressamente richiesta, restando pur sempre onere del giudice valutare le circostanze di fatto che hanno spinto uno dei due coniugi a presentare relativa istanza.
Perchè la richiesta di addebito sia accolta occorre che i comportamenti adottati da uno dei due coniugi si siano verificati in epoca antecedente la pronuncia di separazione (o, in ogni caso, adottati in pendenza di regolare rapporto coniugale) e che gli stessi debbano essere la causa diretta che ha portato alla rottura del rapporto familiare.
La pronuncia di addebito ha numerosi risvolti pratici: ad esempio, la perdita del diritto a ricevere un assegno di mantenimento se l'avente diritto è proprio il coniuge responsabile. La Cassazione in questa pronuncia chiarisce che l'onere di provare il rapporto diretto (nesso causale) tra il comportamento adottato dal coniuge (nel caso di specie, l'infedeltà coniugale) ed il generarsi dello stato di "intollerabilità" della prosecuzione della convivenza grava sulla parte che richiede l'addebito stesso; è invece a carico del coniuge resistente la prova delle eccezioni processuali, ad esempio della non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale, a nulla rilevando ipso iure ai fini dell'addebito il fatto dell'abbandono del tetto coniugale e le relazioni extraconiugali intervenute in epoca successiva.
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