La Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite è stata chiamata a decidere se la pubblicazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti configuri il reato di istigazione all'uso delle stesse di cui all'art. 82, comma 1, T.U. stupefacenti. Prima di affrontare la questione, la Corte ha ricordato l'esistenza di vedute opposte nella giurisprudenza.
Un primo orientamento ritiene che si possa configurare reato sulla base dell'articolo 82, comma 1, T.U. stupefacenti nell'attività di pubblicizzazione e vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, mentre un altro orientamento considera la vendita dei suddetti semi come semplice attività preparatoria che non ha effetti in relazione alle vietate attività prese in considerazione.
Nel dirimere il contrasto giurisprudenziale le Sezioni Unite della Corte (sentenza n.47604/2012) hanno chiarito che "l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all'articolo 82 T.U. stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall'articolo 414 codice penale con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti", posto che il delitto di cui all'articolo 82 non è strutturato come species rispetto al genus dell'articolo 414 codice penale". I parametri per stabilire se si tratti oppure no di reato sono la volontà degli imputati di istigare altri ad usare stupefacenti, un elemento soggettivo da analizzare dai giudici di merito insieme al contenuto dell'inserzione pubblicitaria.
In ogni caso, spiega la corte, "la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l'effettiva destinazione dei semi".
Vai al testo della sentenza 47604/2012
Un primo orientamento ritiene che si possa configurare reato sulla base dell'articolo 82, comma 1, T.U. stupefacenti nell'attività di pubblicizzazione e vendita di semi di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, mentre un altro orientamento considera la vendita dei suddetti semi come semplice attività preparatoria che non ha effetti in relazione alle vietate attività prese in considerazione.
Nel dirimere il contrasto giurisprudenziale le Sezioni Unite della Corte (sentenza n.47604/2012) hanno chiarito che "l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all'articolo 82 T.U. stupefacenti, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall'articolo 414 codice penale con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti", posto che il delitto di cui all'articolo 82 non è strutturato come species rispetto al genus dell'articolo 414 codice penale". I parametri per stabilire se si tratti oppure no di reato sono la volontà degli imputati di istigare altri ad usare stupefacenti, un elemento soggettivo da analizzare dai giudici di merito insieme al contenuto dell'inserzione pubblicitaria.
In ogni caso, spiega la corte, "la mera offerta in vendita di semi di pianta dalla quale siano ricavabili sostanze stupefacenti non è penalmente rilevante, configurandosi come atto preparatorio non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, non potendosi dedurne l'effettiva destinazione dei semi".
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