In tema di responsabilità civile, penale ed amministrativa dell'ente gestore di una strada, sia essa pubblico o privata, gestita direttamente o indirettamente o gestita in subordine ad altre condizioni di legge, non è responsabile dell'incidente subito da un automobilista o motociclista (come nel caso di specie) se pone in essere tutte le misure idonee a garantire la sicurezza ed a prevenire il pericolo di incidenti stradali.
Un principio che la Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza della sesta sezione civile della Corte di Cassazione la n. 11517 del 14 maggio 2013.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ritenuto indenne da responsabilità l'ANAS per un incidente verificatosi a causa della presenza di un cane randagio sulla carreggiata. La Corte ricorda che si configura il caso fortuito "tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi".
Nel caso di specie era emerso che l'ANAS aveva costruito un muro in calcestruzzo e pali con rete ai margini della strada e che tale accorgimento era idoneo ad evitare che animali di piccola e media taglia potessero entrare nella carreggiata, invadendola.
Non poteva per questo "esigersi da parte dell'ente gestore un costante monitoraggio delle condizioni della carreggiata stradale che esulasse dalla manutenzione ordinaria - e dalla tenuta a regole d'arte del manto stradale - e preordinato ad evitare comunque l'ingresso nella stessa di corpi o elementi estranei".
Secondo la Corte non si vede quale altra cautela avrebbe potuto esigersi dall'ANAS per evitare l'evento.
Oltretutto si era anche prospettata "la possibilità che il cane randagio con cui la moto condotta dall'attore era entrato in collisione, fosse venuto a transitare all'interno della carreggiata, addirittura accedendo da uno svincolo autostradale". Nè si può pretendere che gli svincoli autostradali siano presidiati con dotazioni di uomini e mezzi per evitare l'ingresso di animali.
Un principio che la Corte di Cassazione ha ribadito con la sentenza della sesta sezione civile della Corte di Cassazione la n. 11517 del 14 maggio 2013.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha ritenuto indenne da responsabilità l'ANAS per un incidente verificatosi a causa della presenza di un cane randagio sulla carreggiata. La Corte ricorda che si configura il caso fortuito "tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi".
Nel caso di specie era emerso che l'ANAS aveva costruito un muro in calcestruzzo e pali con rete ai margini della strada e che tale accorgimento era idoneo ad evitare che animali di piccola e media taglia potessero entrare nella carreggiata, invadendola.
Non poteva per questo "esigersi da parte dell'ente gestore un costante monitoraggio delle condizioni della carreggiata stradale che esulasse dalla manutenzione ordinaria - e dalla tenuta a regole d'arte del manto stradale - e preordinato ad evitare comunque l'ingresso nella stessa di corpi o elementi estranei".
Secondo la Corte non si vede quale altra cautela avrebbe potuto esigersi dall'ANAS per evitare l'evento.
Oltretutto si era anche prospettata "la possibilità che il cane randagio con cui la moto condotta dall'attore era entrato in collisione, fosse venuto a transitare all'interno della carreggiata, addirittura accedendo da uno svincolo autostradale". Nè si può pretendere che gli svincoli autostradali siano presidiati con dotazioni di uomini e mezzi per evitare l'ingresso di animali.
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