di Luigi Del Giudice - Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia. Sentenza 28/06/2013
L'art. 20 del DPR 380/2001, come modificato per effetto del decreto legge 70/2011 convertito con legge 106/2011, prevede, che - in presenza di determinati presupposti - la domanda di permesso di costruire possa reputarsi accolta attraverso il meccanismo del c.d. silenzio assenso.
Nel caso di specie, tuttavia, l'istituto da ultimo indicato non è configurabile, ostandovi la previsione del citato art. 20, comma 10°, che esclude l'operatività del silenzio assenso qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non spetta all'amministrazione comunale.
Ciò premesso, vista l'esistenza di un vincolo alla cui tutela è preposto un soggetto diverso dal Comune, soggetto che ha peraltro espresso parere negativo all'intervento edilizio, non può in alcun modo reputarsi formato il silenzio assenso, come invece sostenuto dalle ricorrenti.
Luigi Del Giudice
www.polizialocaleweb.com
L'art. 20 del DPR 380/2001, come modificato per effetto del decreto legge 70/2011 convertito con legge 106/2011, prevede, che - in presenza di determinati presupposti - la domanda di permesso di costruire possa reputarsi accolta attraverso il meccanismo del c.d. silenzio assenso.
Nel caso di specie, tuttavia, l'istituto da ultimo indicato non è configurabile, ostandovi la previsione del citato art. 20, comma 10°, che esclude l'operatività del silenzio assenso qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non spetta all'amministrazione comunale.
Ciò premesso, vista l'esistenza di un vincolo alla cui tutela è preposto un soggetto diverso dal Comune, soggetto che ha peraltro espresso parere negativo all'intervento edilizio, non può in alcun modo reputarsi formato il silenzio assenso, come invece sostenuto dalle ricorrenti.
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