La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16914/03), ribadendo un suo precedente orientamento giurisprudenziale, ha affermato che "il patto di rotatività - col quale si prevede sin dall'origine la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, considerati non nella loro individualità, ma per il relativo valore economico - dà luogo alla formazione di una fattispecie progressiva che trae origine dall'accordo delle parti e si perfeziona con la sostituzione dell'oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori pattuizioni e, quindi, nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in pegno". Più precisamente, i Giudici di Piazza Cavour spiegano che la consegna del bene sostitutivo, con il conseguente effetto traslativo del diritto reale su di esso, è da intendersi come elemento di una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine dall'accordo stipulato con il patto di rotatività, nella quale (come nel pegno di cosa futura) la volontà delle parti è perfetta già al momento dell'accordo e l'eventuale sostituzione dei beni oggetto della garanzia si pone come un elemento meramente materiale. Una pattuizione di questo tipo, chiariscono infine, è pienamente legittima in quanto trova riconoscimento normativo anche al di fuori del sistema codicistico (art. 87 d.lgs. 58/1998 e art. 34 d.lgs. 213/1998), e, a livello comunitario, nel regolamento (CE) 1346/00 del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (art. 5, par.1).
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