di Marco Massavelli -Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata produzione, insieme al ricorso, del provvedimento opposto determina un'impossibilità di verificare la tempestività dell'impugnativa soltanto provvisoria, comunque superabile attraverso la produzione dell'atto nel corso del giudizio e, pertanto, non giustifica l'adozione, in limine litis, dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso, di cui all'articolo 23, legge n. 689/81 la quale presuppone l'esistenza di una prova certa della tardività dell'opposizione. (cfr. Cass., SSUU 28 gennaio 2002, n. 1006; Cass., Sez. VI - 2, 12 luglio 2011, n. 15320). E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile, con sentenza 13 maggio 2013, n. 11335.
In tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, la Suprema Corte rammenta come nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria, legittimata passiva, a norma dell'articolo 23 della legge n. 689/81 cui rinvia l'art. 205 del codice della strada è l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il Prefetto (Cass., Sez. I 25 gennaio 2005, n. 1502), e non l'Ente da cui dipende l'organo accertatore della violazione (nel caso di specie, trattandosi di violazione accertata dalla polizia municipale, l'Ente da cui dipende l'organo accertatore è il Comune). Si rammenti, inoltre, come la materia delle opposizioni ai verbali di accertamento di violazioni alle norme del codice della strada e alle ordinanze ingiunzioni, sia regolata dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, agli articoli 6 e 7, secondo la disciplina del rito del lavoro.
Per quanto riguarda, in particolare, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, di interesse nel caso di specie, l'articolo 6, al comma 9, stabilisce che: "Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto". Da tale norma si evincono alcuni principi importanti. Innanzitutto, come già rammentato dalla Corte di Cassazione, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza (e cioè, il Prefetto). Tale autorità sta in giudizio personalmente, e cioè, senza essere rappresentato da un legale. Per quanto concerne l'autorità che ha emesso l'ordinanza, starà in giudizio con la presenza di "propri" funzionari appositamente delegati. Per quanto concerne, in particolare, il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa per violazioni alle norme del codice della strada, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio anche dall'amministrazione (Comune = Sindaco) cui appartiene l'organo accertatore (Polizia Municipale), la quale sarà rappresentata da propri funzionari appositamente delegati. Per quanto riguarda, infine, l'oggetto del giudizio di cassazione, e cioè la legittimità dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione, anche in assenza della produzione del provvedimento opposto, la Suprema Corte specifica che comunque, "il ricorso contiene la specifica indicazione degli atti sui quali il ricorso si fonda, richiamando puntualmente la documentazione relativa al ritiro dell'ordinanza-ingiunzione a seguito di invio della raccomandata ex art. 140 c.p.c.", ritenendo, per cui, legittima l'opposizione, con l'obbligo, comunque, di produrre, in corso di giudizio, l'atto opposto.