Dott. Emanuele Mascolo - La Camera dei Deputati, recentemente la presentato una proposta di Legge, la cui discussione riprenderà a settembre. Vogliamo riflettere insieme sulla così della proposta di Legge " anti - omofobia." Se sia una discriminante o un pretesto per fare di peggio prossimamente da parte degli addetti ai lavori, probabilmente agli interpreti della Legge e ai giuristi non preoccupa più di tanto, " ciò che deve essere posto sotto l'analisi dell'interprete è la realtà giuridica esistente così come essa viene posta e non come dovrebbe essere al fine di uniformarsi ad un'idea trascendente o ad un ipotetico diritto naturale." (Il neopositivismo giuridico di Kelsen, Gabriel Gentilini, pag.5, 1988.) E' giusto tutto ciò? Certo che no, nel senso che è necessario anche potersi esprimere metttendo in risalto pregi e difetti di una normativa, comparando la fattispecie giuridica al caso concreto. Premettendo che chi scrive si professa cristiano cattolico praticante, difronte a proposte come queste, spesso capita di fare i conti con la morale, ma in questo caso vi è di più: si è difronte al palese tentativo di legiferare ciò che per sua natura è contro natura.
Non è contro natura ciò che vorrebbe disciplinare all'art.1 la proposta e cioè che: " Ai fini della legge penale, si intende per: a) « identità sessuale »: l'insieme, l'interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere,ruolo di genere e orientamento sessuale; b) « identità di genere »: la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico; c) « ruolo di genere »: qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all' essere uomo o donna; d) « orientamento sessuale »: l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi." Serve davvero la Legge per definire un uomo e una donna come tali e non è sufficiente la sola natura? Può una Legge disporre cos'è l'orientamento (sessuale nel caso di specie, ma comunque in genere) e cosa sente di essere una persona nel suo incoscio personalissimo? Stiamo davvero parlando di diritti tutelabili o stiamo parlando della possibilità che venga dato in pasto alla società già tanto martoriata su vari fronti, la possibilità di mettere in atto comportamenti balordi ed equivoci nascosti sotto l'ombrellone della libertà di agire e di pensiero, tra l'altro ad un'analisi più attenta della norma, anche violata dal successivo art.2? L'art. 2 infatti prevede " reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull' odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall' identità sessuale della vittima;b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo,incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall' identità sessuale della vittima ». Vedi anche:
Legge contro l'omofobia. Opinioni a confronto. Di la tua e vota il sondaggio
- Testo del DDL 15 marzo 2013 n. c 245
- Testo del DDL 15 marzo 2013 n. c 245 - A
- Testo del DDL c 245 - A nella versione approvata dalla commissione giustizia della Camera dei Deputai nella seduta del 9 Luglio 2013
- Testo del DDL c 245 - A - Versione approvata nella seduta del 22 Luglio 2013 (Fonte: www.retelenford.it)
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