di Lorenzo Giovarelli - Cassazione penale, Sez. IV, 23 maggio 2013, n. 25435.
La censura e' stata però ritenuta infondata, in quanto lo stato di alterazione in conseguenza della assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope non deve essere necessariamente accertato a mezzo di una specifica analisi medica, ma ben sufficienti sono gli esiti positivi delle analisi biologiche, adeguatamente supportati dalle deposizioni della Polizia Giudiziaria circa lo stato di alterazione ed i sintomi presentati, e dall'apprezzamento del contesto in cui il fatto si e' verificato.
Dott. Lorenzo Giovarelli
Nella sentenza in commento, la Cassazione si esprime in merito al reato di cui all'articolo 187 del Codice della Strada: la guida di veicolo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di specie, un automobilista risultava essere positivo a seguito di accertamenti sanitari di natura ematochimica - prelievo di sangue- effettuati presso struttura sanitaria a seguito della richiesta della pattuglia operante, che evidenziavano presenza di tracce di cannabinoidi e benzodiazepine. Condannato dalla Corte d'appello, questi presentava ricorso in Cassazione, che pero' lo rigettava.
In particolare, l'imputato
La censura e' stata però ritenuta infondata, in quanto lo stato di alterazione in conseguenza della assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope non deve essere necessariamente accertato a mezzo di una specifica analisi medica, ma ben sufficienti sono gli esiti positivi delle analisi biologiche, adeguatamente supportati dalle deposizioni della Polizia Giudiziaria circa lo stato di alterazione ed i sintomi presentati, e dall'apprezzamento del contesto in cui il fatto si e' verificato.
Dott. Lorenzo Giovarelli
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