di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n 24882 del 6 Novembre 2013. Già soccombente sia in primo che in secondo grado di giudizio, l'interessato beneficiario del lascito risultante da testamento olografo - cioè un particolare tipo di testamento che per legge deve avere tre requisiti: l'olografia, cioè deve essere scritto di pugno dal de cuius; la data certa; la sottoscrizione del de cuius - ricorre in Cassazione avverso la sentenza d'appello che confermava l'invalidità dello stesso.
Dagli atti di causa (in particolare sia per stessa ammissione dell'interessato che a seguito di esperimento di consulenza tecnica d'ufficio) era emerso che la redazione del testamento era stata posta in essere grazie all'aiuto di un soggetto che materialmente aveva guidato la mano del testatore. Ebbene, per i giudici di merito e per la Suprema Corte tanto era bastato per escludere l'olografia del testamento. Tale orientamento è ormai consolidato; infatti, "in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo (…) si per sé escluda il requisito dell'olografia di detto testamento, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore". Sarebbe stato possibile "salvare" il testamento soltanto nel caso in cui l'aiuto non avesse riguardato l'intero documento ma soltanto una parte precisa e limitata dello stesso (come, ad esempio, la data).
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