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La famiglia è la patria del cuore, scriveva Giuseppe Mazzini
E, il cuore, in alcune famiglie subisce davvero grossi danni a causa di "sincopi ed infarti affettivi" che si manifestano quando i legami si lacerano irrimediabilmente.
Alcune coppie, dopo la separazione gestiscono con molta difficoltà il diritto di visita del genitore non collocatario o perché il genitore col quale vivono i figli mette in atto ostilità oppure perché l'altro genitore vive geograficamente lontano dai figli.
In questi casi, quindi, si rischia di non poter assistere al percorso di crescita dei propri figli e per arginare i danni, l'unico modo e' quello si sobbarcarsi ulteriori spese per affrontare frequenti viaggi.
Un'iniziativa interessante è stata presa, per facilitare gli incontri tra il genitore non collocatario e i figli, dal Tribunale di Milano con l' ordinanza del16.04.2013 .
La stessa ha previsto che il coniuge non affidatario possa vedere i propri figli, almeno temporaneamente, via Skype.
Il caso in questione riguarda due coniugi di Milano ; durante la fase del divorzio le figlie minorenni venivano affidate ai Servizi Sociali, per poi essere nuovamente riaffidate al padre che, nel frattempo, si è creato una nuova famiglia con una nuova donna.
La madre delle bambine si era trasferita in Francia, ma le figlie rifiutavano di incontrare la madre alla presenza degli operatori dei Servizi Sociali.
Il Giudice che si occupava del caso, per ristabilire l'equilibrio affettivo tra madre e figlie ha pensato, allora, che la madre potesse vederle via Skype, una volta a settimana e in presenza del padre.
Il suddetto provvedimento richiama il principio espresso di recente dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo secondo cui lo Stato deve mettere a disposizione del cittadino tutti i mezzi che consentano l'attuazione dei propri diritti e il rispetto dei provvedimenti giudiziari che riguardano tali diritti, anche prevedendo misure specifiche che si rendano opportune nel caso concreto.
Il mezzo tecnologico di Skype e' stato scelto per la sua immediatezza rispettando quelle che erano le esigenze delle minori che non accettavano, di buongrado, la presenza fisica della madre.
La ratio del provvedimento adottato dal Tribunale di Milano e' stata quella di ripristinare una comunicazione verbale tra madre e figlie, favorendo una "riabitudine" alla gestualità e allo scambio emotivo.
Il Giudice ha sottolineato che la misura aveva natura provvisoria e temporanea in attesa che si ristabilisse il rapporto ludico- affettivo tra la madre e le figlie.
Ai servizi sociali del Comune veniva affidato il compito di monitorare la situazione familiare e personale delle minori, fornendo loro un supporto psicologico.
Dunque, questa iniziativa non solo e' originale ma soprattutto efficiente perché ha consentito in tempi rapidi un recupero relazionale-affettivo tra la madre e le figlie. Cosa che invece non accade quando si aspettano i lunghi tempi giudiziari che pregiudicano in maniera inesorabile i rapporti tra figli e genitore non convivente.
In buona sostanza, un provvedimento come questo può essere preso anche da altri Tribunali italiani che spesso, in casi particolari come questi, allungano i tempi giudiziari adottano misure automatiche e poco personalizzate.