Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha riportato l'attenzione su un tema molto discusso e di immutata attualità, ricco di implicazioni sul piano pratico, ossia la questione relativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento ai figli da parte del genitore separato: spetta al figlio maggiorenne economicamente non indipendente il pagamento di un assegno periodico?
Il riferimento normativo è contenuto nell'articolo 155 quinquies del codice civile che demanda al giudice la valutazione delle circostanze e la determinazione dell'ammontare della dazione
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo del mantenimento permane finché il maggiorenne non abbia conseguito l'indipendenza economica, non essendo reputato sufficiente il mero conseguimento di un titolo di studio universitario e neppure la costituzione di una nuova entità familiare finanziariamente non indipendente.

Di contro però l'obbligo del mantenimento cessa qualora il maggiorenne, per scelta o per colpa, pur posto in concreto nella condizione di raggiungere l'autonomia dal punto di vista economico, non svolga alcuna attività lavorativa
La Corte Suprema, con la sentenza

n. 7970 del 2013, è ritornata sulla questione avvallando da un lato il suddetto orientamento, ma dall'altro, confermando la decisione del giudice di merito, ha escluso il diritto al mantenimento di una figlia trentasettenne, che pur avendo ricevuto offerte di lavoro, aveva opposto il suo diniego in quanto tali offerte furono ritenute non rispondenti alle personali aspirazioni. Secondo il giudice di legittimità, si configura l'esonero dalla corresponsione dell'assegno per il figlio maggiorenne quando l'omesso svolgimento di un'attività retribuita dipende da inerzia o da rifiuto ingiustificato, come nel caso di specie


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