di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 27751 dell'11 Dicembre 2013. Il consenso informato è quel diritto del paziente - e onere per il medico - di essere edotto circa tutti i benefici, ma anche e soprattutto sui rischi connessi a una determinata operazione o trattamento terapeutico.
Questo diritto è costituzionalmente garantito agli articoli 2 e 32 e rappresenta un vero e proprio diritto fondamentale della persona che deve essere sempre libera nella propria scelta di sottoporti o meno .a un trattamento terapeutico.
Il diritto alla salute, infatti, se da una parte contempla il diritto ad ottenere le migliori cure disponibili in un determinato momento storico, dall'altra parte consiste anche nella facoltà di rifiutare quelle stesse cure per convinzioni personali o per circostanze del caso, o più semplicemente per il fatto di non essere disposti a correre i rischi di alcune possibili complicanze.
Il consenso informato insomma deve essere sempre completo di ogni tipo di informazione compresa quella che riguarda i possibili rischi di una terapia.
Nel caso in oggetto un paziente è deceduto a seguito di intervento operatorio (un intervento di tonsillectomia); nel corso del giudizio in cui prossimi congiunti avevano richiesto il risarcimento del danno è emerso che, a prescindere dalla correttezza tecnica dell'intervento medico, a monte è mancato proprio il consenso informato. Pur essendo l'evento - nella specie, due eventi concomitanti - verificatosi qualificato come eccezionale, conferma la Suprema Corte che sarebbe stato comunque dovere del medico informare di tutti i possibili (anche se improbabili) sviluppi della patologia e degli effetti operatori: "il professionista sanitario ha l'obbligo di fornire al paziente, in modo dettagliato, tutte le informazioni scientificamente possibili sull'intervento chirurgico, che intende eseguire, sulle conseguenze normalmente possibili sia pure infrequenti (tanto da apparire "straordinari"), sul bilancio rischi/vantaggi dell'intervento". Una lettura estesa e garantista delle disposizioni di legge, volta appunto a tutelare in modo pieno i beni primari della salute e della vita.
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