Dott. Emanuele Mascolo - Il Consiglio Nazionale Forense nei giorni scorsi, ha reso noto di aver approntato una bozza che prevede la modifica del Codice deontologico forense, a seguito della riforma delle professioni avvenuta con Legge numero 247/2012, al cui nart. 3, comma 3, si prevede proprio l'uniformarsi dell'avvocato al Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense.
Cosa cambierà? Il nuovo Codice dovrebbe essere composto di 73 articoli a fronte di quello vigente che ne contiene 60. La bozza dà rilevanza ai rapporti con il cliente e la parte assistita, disciplinandoli al secondo titolo subito dopo i principi, mentre attualmente sono disciplinati al titolo III.
Viene altresì previsto nella bozza, il nuovo Titolo riguardante i doveri dell'avvocato nel processo, nonchè l'ulteriore nuovo Titolo circa le istituzioni forensi.
Nello specifico: quanto alle sanzioni disciplinari, l'articolo 21 della bozza prevede che " la sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all'eventuale sussistenza del dolo ed all'intensità di quest'ultimo, al comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione." Gli articoli 69/72 della bozza, lasciano intuire la volontà del CNF di far rientrare nelle disposizioni deontologiche, anche norme disciplinari. Le novità più significative riguardano " l'avvocato, chiamato a far parte delle istituzioni forensi,il quale deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità." E ancora, " i doveri che sono stati previsti per l'avvocato candidato, o anche semplicemente sostenitore di altri candidati, ad elezioni forensi, doveri che impongono comportamenti corretti in senso lato e impongono, più specificamente, di evitare forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità forense."
Gli articoli 70 e 71 dovrebbero prevedere i rapporti con il Consiglio dell'Ordine, come già detto sopra,nello specifico, si tratta dell'introduzione del " principio generale di collaborazione tra avvocato e istituzioni forensi." L'art. 71 recupera il dovere di verità attualmente presente nell'art. 14 del Codice vigente. I Consigli dell'Ordine degli Avvocati, avranno tempo fino al 10 gennaio 2014 per formulare quesiti ed osservazioni sull'argomento.
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