Il danno non patrimoniale alla luce delle sentenze delle sezioni unite del 2008. Gli orientamenti contrapposti e le conseguenze sul risarcimento
di Raffaella Diviccaro - Con la sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sul tema del risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2059 codice civile.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Una questione molto discussa e che vede sostanzialmente contrapposti due orientamenti giurisprudenziali: uno contrario e l'altro favorevole alla configurabilità della categoria del danno esistenziale, quale categoria autonoma rispetto al danno biologico e al danno morale soggettivo.

Con questa interessante pronuncia la Suprema Corte è pervenuta alla conclusione che il danno non patrimoniale non è suscettibile di divisione in categorie, ma consiste in tutte le compromissioni di natura non patrimoniale che un soggetto può aver ricevuto in seguito ad un fatto illecito.

Deve, pertanto, essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi che ineriscono la persona e che non sono connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento implica la verifica della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile definito dall'articolo 2043 codice civile.

L'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale

L'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale ha comportato l'individuazione nella prassi applicativa di due ipotesi fondamentali in cui si configura la risarcibilità del danno non patrimoniale.

La prima ipotesi è quella prevista dall'articolo 185 del codice penale che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato. La seconda ipotesi riguarda i danni non patrimoniali prodotti dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Carta fondamentale. Così va ricondotto nell'ambito dell'art 2059 c.c. il danno ai diritti inviolabili della famiglia (articoli 2, 29, 30 Costituzione), il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) e il danno conseguente alla violazione del diritto all'immagine, alla riservatezza, al nome, alla reputazione, qualificati come diritti inviolabili della persona nella sua dignità, tutelati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

In conclusione, secondo la Corte suprema il risarcimento del danno non patrimoniale è caratterizzato da tipicità, in quanto è risarcibile nei casi previsti dalla legge e nei numerosi casi in cui siano lesi diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.


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