di Marco Massavelli - In riferimento a diverse situazioni operative spesso accertate sulle nostre strade urbane ed extraurbane, nasce questo approfondimento relativo al corretto utilizzo dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione in un determinato caso: il controllo del rispetto dei limiti di velocità da parte degli organi di polizia stradale mediante la predisposizione di idonea postazione di controllo, a norma dell'articolo 142, codice della strada. In particolare, il comma 6-bis, dell'articolo 142, codice della strada, prescrive che:
"Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".
La norma che regola il corretto uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore è l'articolo 153, codice della strada, che, in particolare, per quanto qui d'interesse, al comma 4, prevede che: "È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati".
Ora, che rapporto attribuire alle due citate disposizioni normative?
L'utilizzo intermittente dei proiettori di profondità per avvisare i conducenti dei veicoli provenienti dalla semicarreggiata opposta, della presenza di una postazione di controllo di polizia stradale, magari impegnata a sanzionare, con apposita apparecchiatura elettronica, il superamento dei limiti di velocità, potrebbe essere interpretato come legittimo per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti: ciò per evitare, ad esempio, che veicoli circolanti a elevata velocità frenino bruscamente ed improvvisamente, alla vista della postazione di controllo, con il rischio di gravi incidenti stradali. Tale interpretazione, seppur propensa favorevolmente alla difesa della sicurezza stradale, non può essere assolutamente condivisa.
L'articolo 153, comma 11, codice della strada, infatti, sanziona, con sanzione amministrativa pecuniaria, chiunque usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa. E la dottrina di settore ha evidenziato, correttamente, che, per quanto riguarda l'espressione "uso improprio" il codice della strada intende riferirsi all'uso di dispositivi di per sé regolari che, però, vengono utilizzati in maniera impropria, ossia con modalità o in situazioni diverse da quelle prescritte, come, ad esempio, il lampeggio con i proiettori per avvisare gli altri utenti della presenza di controlli di polizia.
Da segnalare che la giurisprudenza ha affermato che ove dal comportamento di chi faccia uso intermittente dei dispositivi di illuminazione del proprio automezzo, al fine di segnalare ai conducenti sopravvenienti la presenza di un posto di blocco, derivi un turbamento per la regolarità del servizio di controllo, è ravvisabile il reato di interruzione di un pubblico servizio. La Corte di Cassazione Penale, infatti, con sentenza 27 febbraio 1997, n. 1899, ha statuito che:
"In tema di concorso di norme penali ed amministrative è possibile applicare, in base all'art. 9 della legge 689/81 il principio di specialità soltanto se il concorso medesimo sia apparente e non formale (Cass. m. 10780 del 27.7.1990). Ora l'art. 153 comma 1° del Codice della strada non può ritenersi norma speciale rispetto all'art. 340 c.p. essendo assente nella prima disposizione dell'interruzione o turbamento di un pubblico servizio che costituisce elemento oggettivo della seconda. Nessun rapporto di genere e specie può ravvisarsi quindi tra le due norme, trattandosi invece di un concorso formale ed effettivo e non soltanto apparente di esso".
In conclusione, quindi, dalla normativa attualmente vigente, dalle autorevoli opinioni di dottrina e giurisprudenza, si evince chiaramente come l'utilizzo intermittente dei proiettori di profondità per avvisare i conducenti dei veicoli provenienti dalla semicarreggiata opposta, della presenza di una postazione di controllo di polizia stradale, sia vietato, e sanzionato, in ogni caso, amministrativamente dal codice della strada, e penalmente, nel caso in cui si realizzino tutti gli elementi costitutivi del reato, dall'articolo 340, codice penale.