di Luigi Del Giudice - L'articolo 651 del codice penale punisce chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali.

Si tratta di un reato contravvenzionale istantaneo il quale si perfeziona appunto nel momento stesso in cui il soggetto attivo del reato, al quale sia stato legittimamente richiesto, si rifiuta  di dichiarare  al pubblico ufficiale la propria identità personale. In caso di inottemperanza il trattamento sanzionatorio previsto è l'arresto fino a un mese o  l'ammenda fino a euro 206.

E' proprio quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza del 30 gennaio 2014, n. 4392, la quale ha chiarito che il reato di cui all'art. 651 del  codice penale  si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, sottolineando che è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale - punito dall'art. 651 cod. pen. - va riferito peraltro non solo al nome e cognome ma a tutte le altre informazioni richieste (residenza, luogo di nascita ed altro) utili a definire la pronta identificazione del soggetto interessato

Dott. Luigi Del Giudice

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