di Barbara Luzi - Nella vicenda relativa alla sentenza indicata abbiamo un investimento di pedone da parte di un'autovettura, la conducente del mezzo non solo non si accorge della presenza del'investito sulla carreggiata ma per alcune circostanze non si rende nemmeno conto di aver ucciso una persona. Ritorna, poi, sul luogo dell'incidente in un secondo momento dopo aver visto alcuni danni sul suo veicolo pensando di aver diritto ad un risarcimento per essere incorsa in un'insidia stradale.

Dietro al veicolo investitore procedeva l'auto condotta dal testimone, che riferisce di aver visto uno scarto improvviso verso sinistra del veicolo che lo precedeva e di aver effettuato la stessa manovra. Nel momento in cui il mezzo davanti a lui  effettuava lo scarto verso sinistra lo stesso testimone aveva notato una figura accanto al mezzo sul ciglio della strada ma nel frangente non lo aveva ricondotto ad una figura umana. Solo successivamente aveva capito l'accaduto quando era stato avvertito da una conoscente dell'incidente avvenuto nel tratto di strada da lui percorso. I fatti risalgono al 2004 e sia in primo grado che in secondo grado la conducente del veicolo Fiat era stata giudicata colpevole di omicidio colposo.

In particolare la Corte d'Appello di Lecce nel confermare la sentenza di primo grado aveva chiaramente indicato la dinamica del sinistro e di certo il corpo dell'investito non si trovava già sulla sede stradale ed inoltre il pedone è sicuramente morto in seguito alle ferite riportate dopo l'investimento da parte del veicolo.

Per questi motivi e per la risultanza delle dichiarazioni testimoniali si può concordare che l'incidente è avvenuto a causa della totale carenza di attenzione da parte della conducente che non si è avveduta  dell'esistenza di un pedone ma anche che questi avesse impegnato la corsia per attraversare la carreggiata. La conducente inoltre ha avuto un comportamento talmente distratto e superficiale da non rendersi nemmeno conto di avere investito una persona, non c'è spazio per dedurre realisticamente l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.

Ciò che stupisce di questa sentenza della Cassazione è che la Corte, ha stabilito un principio "innovativo": "Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe, invero, concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41 c.p., comma 1), ma occorre che la condotta del pedone i configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non i prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (cfr. art. 41 c.p., comma 2). Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima."

Sembrerebbe, quindi, che gli ermellini vogliano indicarci che bisogna attentamente valutare anche l'eventuale responsabilità del pedone nell'eventuale investimento in barba alla considerazione che solitamente si utilizza in questi casi di "pedone come utente debole della strada".


Barbara Luzi - barbaraluzi@libero.it
Sito web dell'autore: www.polizialocaleweb.com

polizialocaleweb.com

» Altri articoli di Barbara Luzi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: