di Licia Albertazzi -
La materia delle immissioni è regolata (in ambito civilistico) dall'art. 844 codiced civile, il quale impone al giudice una comparazione tra il dato fattuale e il limite di tollerabilità delle stesse ("Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi"). Non è infatti così automatico ottenere dal giudice un ordine di interruzione delle immissioni generate dal vicino. Il legislatore impone al proprietario confinante di sopportare le stesse, entro certi limiti. Ulteriori limiti si incontrano laddove l'immissione sia funzionale alle esigenze di produzione, potendo il giudice del merito valutare, eventualmente, la corresponsione di un indennizzo, proprio perchè la legge non consente di imporne la cessazione.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione è accaduto quanto segue: il ricorso della proprietaria confinante avverso il proprietario del locale adiacente, contestata la presenza di immissioni di fumo, rumore e odori ritenuti dall'interessata intollerabili. Il giudice del merito ha correttamente operato un bilanciamento tra interessi contrapposti (alla non immissione ed alla produzione, vedendo prevalere il secondo) analizzando specificamente le circostanze del caso, partendo dal presupposto che nessuno dei due interessi avrebbe mai potuto imporsi decisamente sull'altro. Da questa constatazione il giudice ha ricavato, per il caso di specie, il concetto di "soglia di normale tollerabilità", al fine di decidere se si sia in presenza di una situazione generante un indennizzo a favore del proprietario confinante (con conseguente prosecuzione di lavori causanti le immissioni) oppure se si verta in illiceità delle stesse, con conseguente intimazione alla cessazione e connesso risarcimento del danno a favore del danneggiato. Ravvisando il vizio di violazione di legge, la Suprema Corte ha accolto uno dei motivi di ricorso e rinviato alla Corte d'appello per decidere sulla base dell'enunciato principio di diritto. Qui sotto in allegato la sentenza per esteso.
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